Skip to main content

© Tutti I diritti riservati.


Modificato il06/05/2017

Cassazione Civile: Servizio di guardia medica presso istituti di pena

Cassazione
Cassazione
Le prestazioni rese da medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione.
Pertanto il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 740/70 , sia in ragione della disciplina normativa, sia dell’assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la disciplina pone in evidenza che il legislatore ha scelto d’instaurare rapporti di lavoro autonomo; dall’altro, le modalità concrete del rapporto – in particolare l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario – non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.

FATTO E DIRITTO: La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 9741 del 2010, pronunciando sull’impugnazione proposta da P.C. nei confronti del Ministero della Giustizia, avverso la sentenza n. 18436 del 2007 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, rigettava l’impugnazione. Il P. aveva adito il Tribunale per l’accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto dal 10 ottobre 1980 al 1 agosto 2001, in qualità di medico di guardia presso la casa circondariale maschile di (OMISSIS), con la condanna dell’Amministrazione alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa, alla costituzione della rendita D.Lgs. n. 1338 del 1962, ex art. 13, al risarcimento del danno per omessa contribuzione, pari a Euro 300.000,00, e al pagamento di Euro 76.469,05 a titolo di differenze retributive e t.f.r. Il Tribunale rigettava la domanda. Il giudice di secondo grado, nel respingere l’appello, ha affermato che la fattispecie è regolata dall’art. 51 della legge n. 740/70 , e che si verte in ipotesi di prestazione autonoma d’opera professionale analoga a quella dei medici convenzionati con enti pubblici di assistenza sanitaria, ancorché svolta in forma di collaborazione continuativa e coordinata con i fini istituzionali dell’ente. Né l’obbligo di osservare le disposizioni del dirigente sanitario e del direttore del carcere, circa l’organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio, poteva fare ritenere sussistere la subordinazione. Ciò, sia per la non incompatibilità con l’autonomia del rapporto di lavoro, in generale, dell’obbligo del prestatore d’opera di svolgere la propria attività secondo le direttive di carattere generale impartite dal creditore della prestazione, sia, nel caso di specie, per le esigenze di coordinamento della guardia medica con il servizio sanitario dell’istituto penitenziario. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il P. con un motivo di impugnazione. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento della subordinazione e di differenziazione di quest’ultima dal lavoro autonomo, il ricorrente rileva che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto non sufficienti, per dimostrare la sussistenza, della subordinazione le circostanze che le prestazioni di esso lavoratore fossero organizzate in turni e che il medesimo fosse obbligato a conformarsi alle direttive generali impartite dal dirigente sanitario, ritenendo le stesse non sarebbero incompatibili con il lavoro autonomo. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Infatti ai sensi dell’art. 1 della legg en. 740/70  i medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell’amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.Ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell’incarico sono disciplinate dalle norme della legge stessa, e ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.2286 del 1990 ha affermato che la disciplina del servizio di guardia medica presso gli istituti di prevenzione e pena di cui all’art. 51 della legg en. 740/70  , pone in evidenza, sia per la sua collocazione, che per il suo contenuto precettivo, la volontà del legislatore di considerare l’attività dei medici di guardia come autonoma prestazione d’opera professionale. Né assume rilievo che il servizio di guardia medica, siccome diretto all’assistenza dei detenuti, concorre alla realizzazione delle finalità proprie della Casa circondariale, giacché tali finalità possono essere perseguite sia mediante l’impiego di personale dipendente, sia anche (specie nel campo dell’attività professionale) mediante la costituzione di rapporti di lavoro autonomo di natura privatistica. Tale pronuncia è stata confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ed è stata richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 76 del 2015 quale espressione di un orientamento consolidato sulla natura autonoma del rapporto di lavoro dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena (punto 7 del Considerato in diritto della sentenza Corte cost. n. 76 del 2015). Basti ricordare come le Sezioni Unite, con le sentenze n. 7901 del 2003 e n. 12618 del 1998 (pronunciando sulla giurisdizione), hanno affermato che le prestazioni rese, secondo le modalità previste dalla legge n. 740/70 , dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d’opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, e che l’ordinanza n. 3782 del 2012 ha qualificato quello dei medici incaricati come rapporto libero-professionale parasubordinato che trova la propria fonte normativa unicamente nel complesso delle disposizioni contenute nella legge n. 740/70 e successive modificazioni e integrazioni, le quali si pongono come norme speciali che lo disciplinano interamente. La figura dei cd. medici incaricati è stata introdotta e disciplinata per la prima volta dall’art. 1 della legge n. 740/70. In base alla predetta disciplina statale, le prestazioni rese da questi ultimi non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione, come questa Corte ha indirettamente statuito in tempi risalenti (sentenza n. 577 del 1989) affermando che, diversamente dagli impiegati civili dello Stato, i medici “incaricati” possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi”. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, atteso che il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 740/70  , sia in ragione della disciplina normativa, sia dell’assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la disciplina pone in evidenza che il legislatore ha scelto d’instaurare rapporti di lavoro autonomo; dall’altro, le modalità concrete del rapporto – in particolare l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario – non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’Amministrazione e con la complessa realtà del carcere).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *