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Crediamo sia veramente il momento di dire basta.

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È certamente una domanda che molti medici di medicina generale si stanno ponendo in queste ore dopo la pubblicazione della Gazzetta  Ufficiale n. 233 del 7/10/2015  (supplemento Ordinario n. 55) in cui è stata pubblicata la revisione delle sanzioni inerente alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria (art. 23) per il 730 precompilato. 100 euro per ogni comunicazione tardiva o errata, non effettuata, con un massimo di 50.000 euro.

Tale provvedimento riguarda le aziende  sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i  presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni  di  assistenza  protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli  iscritti all’Albo  dei  medici  chirurghi e degli  odontoiatri,  che dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Non è difficile prevedere quello che accadrà visto già quanto avviene per un’altra incombenza che pesa sulle spalle dei Mmg e ciò  la responsabilità dell’applicazione del diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per reddito.  È notizia recente che ad Avola 44 medici e 278 pazienti sono stati accusati di truffa per aver applicato l’esenzione dal ticket a pazienti che non ne avrebbero avuto diritto. Secondo la normativa vigente, introdotta nel 2009, tocca proprio ai medici la verifica sul sito del MEF, o tramite il sistema tessera sanitaria, del diritto del singolo cittadino all’esenzione. In altre parole sono i medici che rendono agibile tale diritto perché hanno l’obbligo di indicare il corretto codice di esenzione riferito a ciascun paziente mediante la consultazione dell’elenco degli assistiti esenti, disponibile sul portale Sogei (Società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze) o attingendo notizie attraverso il sistema informatico relativo alla tessera sanitaria. E se il sistema non funziona? Niente paura, in assenza di possibilità di accesso alla banca dati telematica, il medico potrà richiedere l’elenco cartaceo degli assistiti esenti alla propria azienda sanitaria di riferimento.
Quando questo provvedimento venne approvato venne accompagnato da una marea di critiche e proteste per l’ennesima incombenza burocratica scaricata sui medici di famiglia. Proteste che, vista l’attuale situazione, non hanno sortito alcun effetto. I compiti burocratici dei medici di famiglia sono aumentati a dismisura in nome della digitalizzazione del sistema e della semplificazione fiscale. Probabilmente la professione non ha valutato abbastanza quali potessero essere le ricadute anche in termini di implicazioni legali. E oggi, oltre al danno, c’è la beffa delle sanzioni che sembrano accompagnare di default i provvedimenti di contenimento della spesa sanitaria. Forse la misura è colma come sembra testimoniare la dura posizione presa dalla FNOMCeO dopo l’annuncio dell’introduzioni delle sanzioni inerenti al 730 precompilato. L’Ordine dei Medici dice basta a provvedimenti imposti a fatto compiuto, senza la consultazione dell’Ente esponenziale della Professione: non fornirà nel formato richiesto i dati degli Albi per l’accreditamento dei professionisti al Sistema. Né, da parte loro, gli Ordini provinciali svolgeranno alcun ruolo per il rilascio delle credenziali ai singoli iscritti.
“C’è da chiedersi – ha dichiarato il presidente della FNOMCeO Roberta Chersevani- se il MEF ritenga che gli studi dei medici e degli odontoiatri dispongano di un apparato amministrativo in grado di sostituirsi a quello dell’amministrazione fiscale; se medici e odontoiatri debbano accollarsi essi stessi l’onere, a fronte di costi già difficilmente sostenibili, o se tale funzione debba essere delegata, a commercialisti esterni, con spese ancora maggiori. E non si tratta di una questione puramente economica: nel caso il professionista debba occuparsene personalmente, lo farà inevitabilmente sottraendo tempo all’ascolto e alla cura delle persone. E questo non è accettabile”. (AS)

Scarica Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.158

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