lunedì 06 dicembre 2004
L'AIFA ha emanato una circolare esplicativa sulla applicazione delle nuove note CUF Registro ULSS
non è più necessaria la compilazione del registro ULSS (ex note 8, 12, 39)
Controfirma nella prescrizione delle note
La normativa vigente prevede che ogni prescrizione medica soggetta a nota debba essere controfirmata dal medico curante.
Tuttavia vista l’adozione della nuova ricetta a partire dal 1 gennaio 2005 e tenuto conto delle prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, la controfirma non sarà più necessaria.
Inoltre un emendamento, attualmente già presentato per l’inserimento nelle legge finanziaria 2005, sancisce l’abolizione dell’obbligo della controfirma.
Pertanto si precisa che, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle note e il 1 gennaio 2005:
- per le ricette redatte in via informatizzata non è più previsto l’obbligo della controfirma della nota in quanto la prescrizione non può più essere modificata da soggetti diversi dal medico prescrittore;
- per tutte le altre ricette la responsabilità dell’indicazione della nota pertinente fa capo esclusivamente al medico prescrittore.
Piano terapeutico
Quando viene specificato che la rimborsabilità dei medicinali inclusi nella nota è soggetta alla definizione di una diagnosi e di un piano terapeutico, si intende che quest’ultimo viene trasmesso in copia al medico di medicina generale e al settore farmaceutico della ASL di appartenenza del paziente”.
Pertanto si ribadisce che il medico, operante all’interno della struttura specialistica, che fa la diagnosi e la prescrizione a carico del SSN per una delle patologie previste, è tenuto in modo vincolante ad inviare il piano terapeutico oltre che al medico di medicina generale anche al Servizio Farmaceutico della ULSS di residenza del paziente.
Note abolite
- 48 bis - ranitidina bismuto, riclassificata in fascia C
- 55 bis - aminoglicosidi, inseriti nella nota 55
- 58 - ossigeno terapeutico
Relativamente all’ossigeno, in attesa di un provvedimento specifico si deve intendere che per l’erogazione dello stesso si devono seguire le procedure fino ad oggi adottate. Pertanto l’ossigeno gassoso può essere prescritto in classe A senza limitazioni, mentre la prescrizione dell’ossigeno liquido è limitata a pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigeno terapia a lungo termine secondo le modalità previste dal D.M. 329/99.
Nuove note
- 9 bis - Clopidogrel
La prescrizione a carico del SSN su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile fino a 12 mesi, dei centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie è limitata ai pazienti con sindromi coronariche acute senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto del miocardio senza onda Q) in associazione con ASA a basse dosi.
- 79 bis – Teriparatide
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre due volte (per un totale complessivo di 18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, è limitata a pazienti che subiscono una ulteriore frattura vertebrale o di femore non dovuta a traumi efficienti in corso di trattamento consolidato, da almeno 1 anno con alendronato, risedronato e raloxifene.
- 85 - Farmaci per Alzheimer (inibitori dell’acetil-colinesterasi): donepezil, galantamina, rivastigmina
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) è limitata ai pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve e moderato.
- 87 – Ossibutinina
La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione pazienti affetti da incontinenza urinaria, nei casi in cui il disturbo minzionale sia correlato a patologie del sistema nervoso centrale (es. ictus, morbo di Parkinson, traumi, tumori, spina bifida, sclerosi multipla).
- 88 – Cortisonici per uso topico
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi dei centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie è limitata alla seguente condizione: “Pazienti affetti da patologie gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica).”
Si conferma che la diagnosi deve essere effettuata dalle U.O. ospedaliere di Dermatologia e i presidi di specialistica ambulatoriale – Branca Dermatologia, operanti presso presidi pubblici e privati accreditati
- 89 – Antistaminici
La prescrizione a carico del SSN è limitata alla seguente condizione: “Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)”.
Per le seguenti note è stata introdotta la prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende sanitarie
nota13 - Atorvastatina e Rosuvastataina 40 mg
Limitatamente all’utilizzazione degli alti dosaggi di atorvastatina (40 mg) e di rosuvastatina (40 mg), la prescrizione e la rimborsabilità sono consentite, solo su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie.
I centri per la predisposizione del piano terapeutico sono : Malattie del ricambio
In questa nota sono stati inseriti gli OMEGA-3 che in precedenza non prevedevano limitazioni di prescrizione
Rispetto al testo originale la nota ha subito la seguente modifica :
“Per quanto riguarda la prescrizione a carico del SSN degli Omega-3 è stata tolta l’indicazione “Ipertrigliceridemia non corretta dalla sola dieta e da altre misure non farmacologiche” per cui la prescrizione di tali farmaci è ora limitata a pazienti affetti da
- Dislipidemie familiari
- In soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria)”
Nella seduta del1 dicembre tra l’AIFA e le Regioni, sono stati forniti i chiarimenti in merito al corretto utilizzo delle Carte del rischio del progetto cuore nei soggetti anziani. E’ stato evidenziato che tutte le carte del rischio non tengono conto delle persone con età superiore a 69 anni in quanto i dati italiani rappresentativi sono disponibili solo fino a questa età.
In pratica, per quanto non specificato nella nota, all’età superiore a quella indicate nelle Carte (>69 anni), l’appropriatezza della terapia si baserà sulla scelta diretta del medico che valuterà l’età biologica, la comorbilità, l’utilizzo di altri farmaci, la capacità fisica e cognitiva del paziente ecc.
nota - 78 – Colliri antiglaucoma
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, è limitata alle seguenti condizioni:
- in monoterapia nel trattamento del glaucoma in pazienti per i quali i b-bloccanti sono inefficaci o controindicati;
- in associazione:nei pazienti per cui la monoterapia risulti terapeuticamente insufficiente
Il trattamento a base di b-bloccanti va considerato di prima scelta, seguito, ove necessario, dalla monoterapia con uno dei principi attivi elencati o dalla terapia associata.
In merito alla prescrizione a carico del SSN dei medicinali relativi a questa nota, l’AIFA ha chiarito che i preparati antiglaucoma in associazione possono essere utilizzati come seconda scelta dopo la monoterapia mentre nel testo della nota pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004 era indicato che tali farmaci potevano essere utilizzati indifferentemente in monoterapia e in associazione .
Inoltre è stato chiarito che la disposizione che prevede la diagnosi e l’adozione di un piano terapeutico specialistico è da considerarsi non retroattiva. Pertanto, per i pazienti già in trattamento, alla data di entrata in vigore delle note, è consentito proseguire la terapia secondo le modalità in essere. La nota quindi si applica ai nuovi casi e ai controlli presso le strutture delle Aziende ULSS o presso i Centri abilitati alla prescrizione individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Per i farmaci inseriti nelle note 9 bis; 12; 30; 32; 32 bis; 36; 39; 40; 51; 65; 74; 79 bis e 85 la prescrizione è consentita solo su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Universitari o delle Aziende sanitarie
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Avvertenze nota 74
La nota pone dei chiari limiti di prescrizione che sono i seguenti:
- trattamento dell’infertilità femminile:
§ in donne di età non superiore ai 45 anni e/o con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml;
§ ad un dosaggio massimo di 6.300 unità di FSH per singola prescrizione (singolo ciclo);
§ ad un massimo complessivo di 12.600 UI/paziente;
- trattamento dell’infertilità maschile:
ad un dosaggio massimo per singola prescrizione di 150 UI di FSH 3 volte alla settimana per 4 mesi.
E’ stata prevista una dose soglia di FSH di 6.300 UI e fino ad un massimo di 12.600 UI, per paziente per piano terapeutico, al fine di ovviare ad eventuali rischi dovuti alle alte dosi di questi farmaci assunte per ogni ciclo di terapia.
Avvertenze nota 85
Questa nota comprende i farmaci utilizzati nel Progetto Cronos che si è concluso nel 2003. Con la conclusione dello studio osservazionale era venuta a cessare esclusivamente la obbligatorietà da parte delle UVA della compilazione e dell'invio al Ministero della Salute delle schede di valutazione dei pazienti, mentre erano rimaste inalterate le modalità prescrittive e distributive dei farmaci (donepezil, rivastigmina, galantamina).
Con l’introduzione della nuova nota la prescrizione dei farmaci deve ovviamente avvenire nel rispetto delle modalità previste dalla stessa. Pertanto il medico non dovrà più riportare sulla ricetta “Progetto Cronos” bensì riportare l’indicazione della nota.
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Note modificate
Oltre che per le note 13 e 78 anche per le note sotto indicate, l’AIFA ha provveduto ad apportare modifiche che sono state pubblicate nella G.U
Le note modificate sono:
- Nota 1: Mosoprostolo, Esomeprazolo, Lansoprazolo, Omeprazolo, Pantoprazolo e Rabeprazolo
La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti a alto rischio:
Per la prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore:
· in trattamento cronico con FANS non selettivi (non con COXIB);
· in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi.
Purchè sussista una delle seguenti condizioni di rischio:
· con storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante;
· concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici.
· oltre 75 anni di età
Gli inibitori di pompa, fatte salve le indicazioni della nota 48, ed il misoprostolo non sono rimborsati quando prescritti in associazione con i COXIB.
Nota 51: Si ribadisce che le gonadoreline sono a carico del SSN unicamente per le indicazioni : carcinoma della prostata, carcinoma della mammella, endometriosi, fibromi uterini non operabili, pubertà precoce, trattamento prechirurgico:
· durata di 3 mesi: per gli interventi di miomectomia e isterectomia della paziente metrorragica;
· durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini pervia isteroscopica;
Pertanto non possono essere prescritte con onere a carico del SSN per l’azzeramento del tasso ormonale in pazienti in trattamento per l’infertiltà.
Nota 83: solamente il farmaco indicato nella nota (Siccafluid) può essere prescritto con onere a carico del SSN.
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