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NOVITA’ IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEl FARMACI   PDF  Stampa 
mercoledì 30 marzo 2005

Si trascrivono tre determinazioni delI’AIFA del 9 marzo 2005 concernenti Ia riclassificazione delle specialità medicinali TRANSTEC, TRIQUISIC e CO EFFERALGAN, con le quali sono state rettificate tre precedenti determinazioni del 23 dicembre 2004.

Alla luce delle nuove determinazioni, le suindicate specialità medicinali risultano riclassificate ai fini della rimborsabilità così come segue:

TRANSTEC 3 cerotti 20 mg 35 mcglh - AIC 035568017
TRANSTEC 3 cerotti 30 mg 52,5 mcg/h - AIC 035568043
TRANSTEC 3 cerotti 40 mg 70 mcglh - AIC 035568070
RMR prescrizione medica a ricalco per le indicazioni rimborsate
RNR prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le indicazioni non rimborsate

TRIQUISIC 3 cerotti 20mg 35 mcglh -AIC 035605017
TRIQUISIC 3 cerotti 30 mg 52,5 mcg/h - AIC 035605043
TRIQUISIC 3 cerotti 40 mg 70 mcg/h - AIC 035605070
RMR prescrizione medica a ricalco per le indicazioni rimborsate
RNR prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le indicazioni non rimborsate

CO EFFERALGAN 16 cpr 500 mg AIC 027989033 (prezzo ? 4,39)
RMR prescrizione medica a ricalco per le indicazioni rimborsate SSN
RNR prescrizione medica da rinnovare volta per volta per le indicazioni non rimborsate SSN
L’obbligo di indicazione della nota limitativa n. 3 è soppresso.
NB. La prescrizione sul normale ricettario SSN non è più rimborsabile.

Con I’occasione, si ricorda che per i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore prescritti sul ricettario ministeriale a ricalco di cul all’art. 43, comma 3-bis del DPR 309/90 e successive modificazioni, è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni (art. 9, d.l. 347/2001 convertito in I. 405/2001).

Le determinazioni in oggetto sono state pubblicate sulla G.U. n. 65 del 19/3/2005 e sono già in vigore.

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