Skip to main content

© Tutti I diritti riservati.


RC: si inverte l’onere della prova

97

97La sentenza di cassazione numero 27855 del 12 dicembre scorso, pubblicata in questi giorni,  crea una sorta di piccolo onere della prova per chi denuncia il medico.

 

 

Nelle cause di responsabilità civile – afferma la III sezione della Corte – «il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento quale che sia ma deve dedurre l’esistenza di un’inadempienza “vestita”, astrattamente efficiente alla produzione del danno». Solo se si dimostra che c’era un contratto, e che l’inadempienza ha scatenato l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia, scatta l’onere del medico di dimostrare che non c’era imperizia o negligenza nel suo agire, o che il suo inadempimento (se c’è) non è legato al fatto accaduto e denunciato dal paziente.

Carmine Gigli presidente Fesmed sottolinea: «La sentenza è interessante; nelle precedenti era sempre stato richiesto all’attore di allegare un semplice generico inadempimento (assenza di guarigione, peggioramento, insorgenza di patologia). Ora invece gli si chiede di dedurre l’inadempienza che ha prodotto il danno. Significa non solo identificare un nesso causale ma anche l’atto (“inadempienza”) all’origine dell’evento». Gigli ricorda che cinque giorni dopo la sentenza, in modo del tutto casuale, il consiglio dei ministri licenziava lo schema di decreto 41 «in cui all’articolo 2 comma 2 lettere e) ed f) si prevede che nelle controversie da risarcimento danno Rc, non solo in campo medico, sia necessaria una consulenza tecnica per espletare i procedimenti. Oggi per le richieste di indennizzo non serve all’attore avere un consulente tecnico medico, basta quanto evidenzia l’avvocato. Ma la sentenza va oltre, e stabilisce che va individuata l’inadempienza del medico, cosa che da sola presume l’intervento del consulente tecnico. Se queste cose le mettiamo insieme –conclude Gigli – possiamo sperare in un forte cambio d’atteggiamento legislativo e giurisprudenziale in tema di responsabilità medica».

Mauro Miserendino

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Latest Opinions