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Modificato il19/02/2018

Novità fiscali per il 2018: spesometro e schede carburante

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Adempimenti fiscali che accompagneranno i medici nel 2018.
Dal 1° luglio va in pensione la scheda carburante e tutti i lavoratori autonomi, medici inclusi, per portare in deduzione il costo della benzina dovranno pagare con moneta elettronica (bancomat o carta di credito) garantendo la tracciabilità del pagamento fatto ed evitando di “gonfiare” la lista della spesa presentata al Fisco. Si ricorda come i pagamenti in contanti non potranno essere deducibili, sono esentati gli autocarri. La spesa per il carburante auto è deducibile al 20% e l’Iva è detraibile al 40%.
Per la deduzione sugli oneri di manutenzione dell’auto si prescinde dal dover pagare con moneta elettronica; ma ai fini della detrazione dell’Iva le cose cambiano: ci vuole la tracciabilità e dunque il pagamento con bancomat o carta di credito.
L’ambito applicativo differenziato denota l’assoluta carenza di coordinamento fra le due disposizioni. Dal 1° luglio tutti gli acquisti di benzina da parte di soggetti IVA saranno certificati con emissione di fattura elettronica. Anche qui l’onere a carico del benzinaio, “appare spropositato se rapportato all’obiettivo di arginare gli abusi derivanti dall’autocertificazione dei costi per carburanti: abusi che sembrerebbero essere già ampiamente scongiurati dall’obbligo del pagamento con moneta elettronica”.
La prossima data da tenere a mente è ora il 28 febbraio e riguarda lo spesometro ordinario per l’ultimo trimestre 2017 (o il 2° semestre 2017) e la liquidazione Iva dello stesso periodo. Anche qui c’è una novità da ben valutare con il commercialista: chi già invia on line i dati delle fatture può fruire dello spesometro semplificato o light. Con tale opzione, la spedizione non va più fatta il 28 febbraio: siccome il provvedimento che introduce la novità è del 5 febbraio e devono decorrere 60 giorni prima dell’entrata in vigore, per la comunicazione IVA dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017 si può attendere il 6 aprile. Inoltre, sempre se si sceglie lo spesometro light, sarà possibile registrare cumulativamente le fatture sotto i 300 euro e trasmettere all’Agenzia un documento ove basta riportare per le fatture emesse numero e data di registrazione, partita Iva o codice fiscale del cliente, base imponibile, aliquota Iva applicata e l’imposta; per quelle ricevute, numero e data di registrazione, partita Iva o codice fiscale del fornitore, base imponibile e Iva versata con aliquota. Restano in vigore per lo spesometro ordinario e le liquidazioni iva periodiche (da cui sono esonerati contribuenti minimi e forfettari) le scadenze del 31 maggio per il primo trimestre 2018, 16 settembre per il secondo trimestre (e per il 1° semestre 2018), 30 novembre per il terzo trimestre 2018.
 

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