Aumento imposta di bollo su fatture. Si passa da 1,81 a 2 euro
I nuovi importi dei bolli decorrono dal 26 Giugno 2013
Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
La Legge n. 71/2013 (pubblicata nella G.U. del 25/6/2013, n. 147) di conversione del D.L. n. 43/2013, prevede all’art. 7-bis, comma 3, che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente,in euro 2,00 e in euro 16,00.
L’imposta di bollo nella misura di 2,00 euro è dovuta per:
1. fatture, note e conti non soggetti ad IVA, gli estratti conto, lettere e altri documenti di accreditamento o addebitamento di valore superiore a euro 77,47;
2. ricevute e lettere commerciali negoziate o presentate per l’incasso presso aziende o istituti di credito quando la somma non supera euro 129,11;
L’imposta fissa di bollo che passa da euro 14,62 a euro
16,00 interessa numerosi atti e documenti:
1. gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali e i certificati, gli estratti di qualunque atto o documento e le copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi;
2. le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti;
3. le istanze, le petizioni, i ricorsi e le relative memorie dirette agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili;
4. libri sociali, repertori e registri contabili.
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