La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 958/2014 ha rigettato l’appello promosso dalla Agenzia delle Entrate avverso una sentenza che riconosceva ad un medico di base il diritto al rimborso dell’IRAP.
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che nel caso di specie non sussiste una stabile organizzazione di supporto dell’attività del contribuente. La sentenza della Corte di Cassazione riconosce quindi la peculiarità dell’attività del medico di medicina generale che di fatto è inserito in una organizzazione altrui quale è il SSN ed in particolare che “la sussistenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sé provi l’assunto dell’Agenzia, specie in relazione ad un medico di base tenuto nell’interesse della sanità pubblica ad un’efficienza e continuità del servizio“.
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