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Cassazione: Medicina di gruppo e truffa alla ASL

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97MG partecipanti alla medicina di gruppo: truffa ai danni della ASL. Mancata dimostrazione da parte dell’imputato dello svolgimento negli orari in cui lo stesso avrebbe dovuto prestare la sua attività professionale presso lo studio di Medicina di Gruppo … di attività di prestazione medica differenti da quelle pattuite e per un periodo inferiore a 30 giorni, … e quindi dell’adozione del criterio della “rotazione interna” con i suoi due colleghi (sentenza nr. 47702/14).

 



FATTO: Con sentenza in data 07.10.2011, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice monocratico, dichiarava A.F. responsabile del reato di truffa in concorso e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Secondo l’accusa, l’ A., in concorso con B. E. e S.C., quali medici di medicina generale, partecipanti alla Medicina di gruppo denominata “F.A.D.P.-M.I.G. Asl (OMISSIS) costituita con atto del 09.02.2004 ai sensi del combinato disposto, D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, commi 4 e 9, autorizzata con determina del Dirigente della Direzione Operativa dell’Asl (OMISSIS) del 16.07.2004, mediante artifizi e raggiri consistiti: 

 


– nella mancata esecuzione da parte del dott. A. dei turni di visita presso lo studio, sede della medicina di gruppo; 
– nella sostituzione dei medici del gruppo da parte di medici terzi in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, comma 4, lett. g) ed n); 
– nella mancata comunicazione ai cittadini iscritti ai propri elenchi della forma e modalità dell’associazione, in contrasto con il D.P.R. n. 270/2000, art. 40, comma 4, lett. b), traeva in errore la predetta Asl (OMISSIS) che corrispondeva allo stesso l’emolumento mensile previsto per il servizio di medicina associata, di cui i pazienti non hanno mai usufruito ed in concreto mai espletato (in Bari dal luglio 2004 al giugno 2006). 

DIRITTO: La Corte di Cassazione evidenzia come la sentenza impugnata, da leggersi in integrazione con quella di primo grado alla luce dell’esistenza di una c.d. “doppia conforme”, abbia dato adeguata risposta alle censure già oggetto dei motivi d’appello e pedissequamente riproposte in sede di legittimità riconoscendo come l’invocata disposizione del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, comma 4, lett. n) secondo la quale all’interno della forma associativa può adottarsi il criterio della “rotazione interna” per ogni tipo di sostituzione inferiore a trenta giorni “non appare dirimente al fine di escludere la sussistenza della contestata truffa … ove si consideri non solo la mancata dimostrazione da parte dell’imputato dello svolgimento negli orari in cui lo stesso avrebbe dovuto prestare la sua attività professionale presso lo studio di Medicina di Gruppo … di attività di prestazione medica differenti da quelle pattuite e per un periodo inferiore a 30 giorni, … e quindi dell’adozione del criterio della “rotazione interna” con i suoi due colleghi, ma anche che non v’è traccia in atti che questi ultimi abbiano mai sostituito, in ragione di tale criterio, l’ A. ricevendo i suoi clienti, come peraltro si evince chiaramente dalle concordi sommarie informazioni testimoniali rese da tutte le pazienti dell’imputato che, intervistate dalla polizia giudiziaria, hanno riferito di non essere state messe al corrente del fatto che l’ambulatorio … era organizzato come medicina di gruppo e di poter pertanto ricorrere alle prestazioni sanitarie degli altri medici nei casi previsti …”. Anche in merito all’invocata giurisprudenza di legittimità in materia di truffa contrattuale, la Corte, con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico, argomenta sulla sua non pertinenza alla fattispecie avendo riconosciuto come l’imputato non modificò unilateralmente le modalità esecutive dell’accordo contrattuale raggiunte con il S.S.N. e quindi con la ASL (OMISSIS), “modificazioni che peraltro avrebbe in ogni caso dovuto comunicare, il che non è avvenuto” e che invece, nel periodo monitorato “… (lo stesso) non ebbe a prestare la propria attività professionale presso l’anzidetto Centro di Medicina di Gruppo nelle forme e secondo le modalità previste in statuto, essendosi limitato a trasferire ivi il suo studio medico, ma continuando a lavorare in proprio potendo godere della connivenza dei dr. B. e S. i quali, invece, da sempre avevano lavorato presso la sede di via (OMISSIS)”. Tutti gli ulteriori rilievi difensivi sono stati ritenuti destituiti di fondamento e comunque irrilevanti ai fini della configurabilità del reato de quo. 

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