© Tutti I diritti riservati.


Certificazioni sportive: tutto cambia, nulla cambia

palestra2Con il Dm Salute dell’8 agosto scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2014 n. 243, oltre alle specifiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica, i medici certificatori, periodicità dei controlli e validità del certificato medico, è stato pubblicato il modello del certificato approvato.

  

A parere di chi scrive, in realtà, nulla e’ cambiato sulla vexata quaestio della necessita’ della certificazione per l’iscrizione in palestra in quanto il decreto omette di specificare cosa si intenda per :società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al CONI per cui, ogni palestra si sente in diritto di richiedere la certificazione. Inoltre lo sbandierato modello di certificato per attività sportiva non agonistica era stato gia’ inserito nel precedente decreto del 2013 quindi, nella migliore tradizione Italiota, tutto cambia, nulla cambia.

 

Le linee guida sono volte a superare una serie di difficoltà interpretative che si sono nel tempo registrate da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, dei medici specialisti in medicina dello sport, nonché degli operatori che gestiscono le palestre, sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative relative alla certificazione sanitaria per chi esercita attività sportiva”.

Viene chiarito che l’obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica, tenuto conto che è stato ormai soppresso l’obbligo della certificazione per chi pratica attività ludico motoria. In particolare le nuove Linee guida danno indicazioni su quali sono le attività sportive non agonistiche, quindi soggette ad obbligo di certificazione; definiscono quali sono i medici che possono rilasciare le certificazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla legge; ricordano che i controlli sanitari devono essere annuali e, conseguentemente, che il certificato medico ha validità annuale; indicano gli esami clinici e gli accertamenti da effettuare e danno anche specifiche indicazioni sulla conservazione della copia dei referti.

Queste le attività sportive non agonistiche alle quali si fa riferimento e per cui di deve fare il certificato: gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione; coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti); chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Latest Opinions

Iscriviti alla Newsletter


Contatti


Esecutivo Regionale SNAMI

Presidente

Dott. De Gregorio Giuseppe

Vice Presidente

Dott. Perrella Antonietta Anna

Segretario Organizzativo

Dott. Federico Di Renzo

Tesoriere

Dott. Ruo Michele

Addetto Stampa

Dott. De Socio Antonia

La sezione è autonoma e indipendente, sotto il profilo della gestione e sotto il profilo dell'espressione del pensiero, rispetto a SNAMI Nazionale e ai suoi organi, pur nel rispetto degli oneri di cui allo Statuto Nazionale. Ogni espressione di pensiero e critica provenienti da membri degli organi di questa sezione sono a essa riferibili e non riferibili agli organi di SNAMI Nazionale.

© Tutti i diritti riservati. Realizzato da Unopuntozero.

Torna Sopra