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Modificato il30/05/2014

Corte Costituzionale: Borse di studio per MMG, mani libere alle Regioni

consulta( Il Sole 24 ORE -30 MAG) –È legittima la norma regionale che assegna borse di studio per accedere alle scuole di diploma in medicina di famiglia, in numero superiore a quelle assegnate dal ministero, da destinare ai giovani laureatisi nelle università della Regione. Fermo restando che, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale.

 

 


È questa l’opinione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 126/2014 del 15 maggio dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 9/2013 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), promossa, in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera l, della Costituzione, dal presidente del Consiglio dei ministri.C

 

 


Il Dlgs 368/1999, all’art. 37, comma 1, spiegano i giudici della Consulta, stabilisce che all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, disciplinato dal medesimo decreto legislativo e dalla normativa vigente. Il contratto è finalizzato all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea. Il contratto non dà diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
È la stessa normativa statale, afferma la sentenza, a lasciare aperto uno spazio per il legislatore regionale, che risulta giustificato alla luce del Dm 24 aprile 2013, n. 333 (assegnazione contratti di formazione specialistica a.a. 2012/2013), con cui il ministero dell’Istruzione ha fissato il numero totale degli specialisti da formare e il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione.
L’art. 3 di tale decreto, infatti, prevede che «possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-Regioni nell’incontro del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali».
In questo contesto si è inserita la legge della Regione Veneto risultando, di conseguenza, perfettamente aderente alla normativa statale.

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