In caso di emergenza, il medico di base non è tenuto a effettuare visite domiciliari.
Tale dovere sorge solo quando il paziente, non trasferibile presso lo studio medico, necessita di assistenza non urgente. Nelle emergenze, invece, la competenza spetta al servizio 118 e alla guardia medica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24722/2024, ha ribadito che il medico di famiglia non deve intervenire in situazioni di emergenza. In un caso specifico, un medico è stato accusato di rifiuto di atti d’ufficio per non essersi recato da un paziente affetto da Parkinson che aveva subito cadute multiple. La Cassazione ha confermato l’assoluzione del medico, sottolineando che il suo intervento non sarebbe stato adeguato in una situazione di emergenza, dove è fondamentale l’intervento del 118 per garantire cure tempestive.
La sentenza chiarisce la distinzione tra le responsabilità del Medico di Famiglia e quelle del SET 118, e il medico di base non solo non è tenuto, ma non deve neanche recarsi a domicilio del paziente in caso di urgenza.
In quanto il suo intervento, non disponendo di mezzi adeguati, potrebbe ritardare la somministrazione delle cure necessarie, con possibile pregiudizio per la salute del paziente.
C-Cass_VI-pen_24722-24=Urgenze Domiciliari e MMG
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