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Modificato il12/05/2014

Ennesimo cambio di rotta della Cassazione sull’IRAP dei professionisti: la follia di un Paese ” anormale”

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irapRetribuzioni per lavoratori dipendenti di per sé non risolutive per configurare un’autonoma organizzazione.Ad appena due giorni dall’ultima sentenza  dell’8 maggio 2014, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla questione dell’IRAP dovuta dai professionisti e, incredibilmente, la posizione cambia ancora.
 
 
Oggetto del contendere dell’ordinanza 10173, depositata ieri, 9 maggio 2014, è, tra l’altro, la rilevanza dell’impiego di personale ai fini della configurabilità di un’autonoma organizzazione.
 
 
 
Sul punto, i giudici di legittimità assumono nuovamente una posizione più morbida, ritenendo che la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non necessariamente accresce la capacità produttiva del professionista, ossia non necessariamente si risolve in un fattore impersonale ed aggiuntivo alla sua produttività, potendo anche costituire una mera comodità per il professionista medesimo e per i suoi clienti.
  Anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente è dunque necessario, ai fini dell’assoggettabilità del professionista all’IRAP, che dagli atti risultino (ed il giudice di merito ponga a fondamento della propria decisione) evidenze da cui sia possibile dedurre che il dipendente determina un qualche potenziamento della capacità produttiva del professionista.
In pratica, si torna all’orientamento fatto proprio dalla precedente sentenza n. 22020, depositata il 25 settembre 2013, orientamento definito isolato dalla contraria pronuncia n. 9790 del 7 maggio 2014, ma che – a questo punto – tanto isolato non appare.
L’ennesimo intervento della Suprema Corte non cambia comunque il succo del discorso: in merito all’assoggettamento ad IRAP dei professionisti e dei piccoli imprenditori, i decreti attuativi della L. 23/2014 (delega per la riforma fiscale) devono intervenire al più presto. In proposito, nel delineare la nozione di autonoma organizzazione, per il legislatore delegato assumeranno primaria importanza i princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale.
In tale ottica, relativamente all’impiego di dipendenti e collaboratori, la posizione espressa dalla sentenza che qui si commenta appare maggiormente in linea con le altre sentenze che hanno affrontato il tema della rilevanza degli altri fattori produttivi, quali le prestazioni rese da terzi e l’utilizzo di beni strumentali di rilevante valore.

Quanto al primo aspetto, l’ordinanza 8914 del 16 aprile 2014, ha affermato che il ricorso a consulenti esterni non è sinonimo di autonoma organizzazione ma, se mai, vale il principio inverso: infatti, proprio chi non dispone di un’organizzazionearticolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne.
Per tale motivo, il professionista (nel caso di specie, medico veterinario che eroga compensi a fronte di tali consulenze) è stato giudicato non soggetto a IRAP (si veda “Escluso da IRAP chi si avvale di consulenti esterni” del 17 aprile 2014).
Beni strumentali irrilevanti se necessari allo svolgimento dell’attività Relativamente all’utilizzo di beni strumentali (mobili e immobili), ultimamente sembra aver preso piede la posizione secondo cui il relativo valore non risulta significativo se non ne viene contestualmente accertata la necessità, o meno, per l’esercizio della specifica attività professionale.
Ad esempio, l’ordinanza n. 2967 del 10 febbraio 2014 ha giudicato non soggetto ad IRAP il medico di base che utilizza due studi, trattandosi soltanto di uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività.
Dello stesso tenore è la sentenza della C.T. Reg. Venezia-Mestre 26 marzo 2013 n. 36/29/13, che ha considerato escluso da IRAP un medico oculista, nonostante l’utilizzo, da parte sua, di beni strumentali di valore elevato. Ad avviso dei giudici, infatti, il contribuente, per via dell’attività esercitata, non può che utilizzare macchinari e strumentazione assai costosi, atteso che, senza di essi, l’attività non potrebbe essere efficacemente svolta. In altri termini, per il medico in questione, si tratta di strumentazione strettamente necessaria (si veda “Ai fini IRAP, il bene «costoso ma indispensabile» non conta” del 17 aprile 2013).
 
Luca Fornero: Euteknet

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