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Escluso da IRAP il medico di base con due studi

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97Con l’ordinanza n. 2967, depositata ieri, 10 febbraio 2014, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle condizioni che legittimano l’esclusione da IRAP dei medici di base convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale .
 
 
Nel caso oggetto di pronuncia, viene confermata la decisione di secondo grado che ha giudicato non dovuta l’IRAP nell’ipotesi dell’utilizzo di due studi. 
Infatti, secondo i giudici di legittimità, si tratta soltanto di uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività.
 
 
Seppur scarna nelle proprie motivazioni, la pronuncia sembra confermare che il valore dei beni strumentali (mobili e immobili) adoperati non risulta significativo se non ne viene contestualmente accertata la necessità, o meno, per l’esercizio della specifica attività professionale. Si tratta, infatti, di un parametro che è influenzato da molte variabili.
Già nell’ordinanza 16 novembre 2010 n. 23155, la Corte di Cassazione aveva considerato “giuridicamente erronea” l’affermazione del giudice di merito secondo la quale “una pur minima struttura organizzativa, costituita da uno studio di circa 100 mq., accresce la capacità di guadagno di un lavoratore autonomo e costituisce pertanto presupposto per l’applicazione dell’IRAP”. 
Infatti, “il possesso di un modesto studio per un professionista” deve ritenersi “bene strumentale non eccedente il minimo”. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto riscontrare se lo studio del professionista “per la sua ubicazione e dimensioni potesse essere considerato valore di bene strumentale minimale”.
 
In senso conforme si era già espressa la C.T. Reg. Roma 5 luglio 2010 n. 372/01/10, secondo la quale neppure la proprietà dell’immobile strumentale all’esercizio della professione e i relativi costi di gestione possono costituire, di per se stessi, indici dell’esistenza del presupposto oggettivo di imposizione. Pertanto, ove il contribuente dimostri l’inerenza e la congruità delle spese condominiali e di riscaldamento riferite all’unità abitativa sede dello studio (nel caso specifico, di importo complessivo pari a 4.309 euro), è legittimo il rimborso dell’imposta indebitamente versata.
 
A conferma dell’assunto secondo cui il valore dei beni strumentali non è rilevante se questi rientrano nella dotazione necessaria per l’esercizio dell’attività, la C.T. Reg. Roma, con la sentenza 28 gennaio 2010 n. 102/58/10, ha sostenuto che, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, non rileva “una struttura tecnica strettamente dipendente dalla figura del professionista (medico), che la gestisce siccome connessa al normale esercizio della sua attività (…)”. In effetti – e ciò è ancor più vero con riferimento ai medici – la “normalità” della struttura tecnica di cui si avvale il professionista deve essere valutata alla luce della branca specialistica esercitata.
 
Dello stesso tenore è la sentenza della C.T. Reg. Venezia-Mestre 26 marzo 2013 n. 36/29/13, che ha considerato escluso da IRAP un medico oculista, nonostante l’utilizzo, da parte sua, di beni strumentali di valore elevato (si veda “Ai fini IRAP, il bene «costoso ma indispensabile» non conta” del 17 aprile 2013). 
Ad avviso dei giudici, infatti, il contribuente, per via dell’attività esercitata, non può che utilizzare macchinari e strumentazione assai costosi, atteso che, senza di essi, l’attività non potrebbe essere efficacemente svolta. 
In altri termini, per il medico in questione, si tratta di strumentazione strettamente necessaria.
 A ciò, si aggiunga che, con specifico riferimento ad un medico che effettua i propri interventi presso una struttura sanitaria privata, la sentenza della Corte di Cassazione 13 giugno 2012 n. 9692 ha affermato che, al fine di accertarne l’assoggettamento ad IRAP, occorre verificare se i compensi percepiti derivino (e, in caso affermativo, in quale misura) da un’attività svolta utilizzando una propria struttura. Infatti, il professionista deve considerarsi soggetto ad IRAP soltanto per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione.
 Interessanti “aperture” della Suprema Corte giungono anche sotto il profilo dell’impiego di lavoratori dipendenti: ad esempio, la sentenza 25 settembre 2013 n. 22020 ha affermato che, in determinati casi, la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista e non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività di quest’ultimo, bensì una semplice “comodità”, 
con la conseguente esclusione da IRAP del contribuente (si veda “Impiego di dipendenti part time al nodo autonoma organizzazione IRAP” del 3 ottobre 2013).
 Da ultimo, Cass. 5 febbraio 2014 n. 2520 ha giudicato escluso da IRAP il professionista privo di dipendenti, nel cui studio operano solo praticanti (nel senso dell’irrilevanza del tirocinio, già la circ. Agenzia Entrate 45/2008, §5.4.1).
Luca Fornero-Eutekne.info
 

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