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Fattura elettronica PA

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logo trasparenteDal 31 marzo, come prevede il dl 90 dello scorso anno, nessuno potrà più presentare una fattura cartacea a un’amministrazione (da ottobre il passaggio è già operativo per le amministrazioni centrali). 

 

 

E per adeguarsi alle nuove regole qualunque operatore privato che lavora con un cliente pubblico dovrà dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) di una firma digitale e di un archivio dove conservare per cinque anni le fatture elettroniche. Per lo switch off è previsto un trimestre di transizione, utile per smaltire i pagamenti delle vecchi fatturazioni già emesse. Poi non ci sarà alternativa al digitale.

 

Intanto il Ministero dell’economia, con nota protocollo 1858 del 27 ottobre 2014 indirizzata alla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha chiarito che gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall’art. 1, comma 209, legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008). Tale obbligo impone l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse in conseguenza di rapporti di natura economica con le amministrazioni pubbliche (incluse note, parcelle e simili).

A tal fine è stato istituito il Sistema di Interscambio (SDI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla PA. Il regolamento attuativo della fatturazione elettronicaè stato approvato dal MEF con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che disciplina l’oggetto e l’ambito applicativo. Per effetto di questa norma, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli Ordini professionali decorre dal 31 marzo 2015. Scaduto tale termine non potranno più essere accettate fatture cartacee o anche elettroniche non trasmesse attraverso il Sistema di interscambio. Inoltre, trascorsi tre mesi dal suddetto termine, non si potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico (art. 6, comma 6, D.M. n. 55/2013). Per attivare il servizio di fatturazione elettronica, ricorda infine la nota, le amministrazioni pubbliche devono procedere all’apposita registrazione sul portale accessibile al sito www.fatturapa.gov.it.

Sì dell’Aula della Camera alle mozioni relative alla sospensione dell’applicazione degli studi di settore. In base ai documenti approvati, il governo risulta impegnato: “a continuare nel percorso di rafforzamento della collaborazione tra fisco e contribuente, di semplificazione delle procedure e riduzione degli adempimenti, al fine di conseguire il massimo adempimento spontaneo, a tal fine dotando l’amministrazione finanziaria di strumenti conoscitivi adeguati a favorire l’emersione dell’effettiva capacità fiscale di ciascun contribuente già nel momento dell’adempimento tributario, come avviene nei sistemi tributari europei più evoluti”. Il governo è quindi impegnato “a valutare l’opportunità di procedere ad una revisione degli studi di settore per semplificarli, prevedendo la riduzione del loro numero, e per renderli più efficaci, attraverso una continua verifica ed eventuale modifica delle modalità di calcolo, che persegua la massimizzazione dell’attendibilità delle stime e, al contempo, garantisca la fedeltà dei dati dichiarati dai contribuenti”.

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