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Formazione specifica per la medicina generale e massimali di assistiti: arriva il parere della Commissione Sanità

commissione sanita
Chiarire se le facoltà attribuite a regioni e province autonome, in tema di limitazioni ai massimali di assistiti in carico ai medici di medicina generale, siano previste a regime oppure solo, transitoriamente, fino al 31 dicembre 2021; e prevedere standard formativi di riferimento utili a garantire uniformità a livello nazionale, in linea con quanto previsto per ogni altra specializzazione medica in ambito accademico.
Queste alcune osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere approvato ieri dalla Commissione Sanità del Senato al decreto semplificazioni che verrà esaminato dall’assemblea di Palazzo Madama a partire dal prossimo 15 gennaio.
Queste le osservazioni contenute nel parere licenziato dalla XII Commissione:
quanto all’articolo 9, che dispone in materia di formazione in medicina generale, si rileva l’opportunità di chiarire se le facoltà attribuite dal comma 2 a regioni e province autonome, in tema di limitazioni ai massimali di assistiti in carico ai medici di medicina generale, siano previste a regime oppure solo, transitoriamente, fino al 31 dicembre 2021;
al fine precipuo di assicurare, tra l’altro, la razionalizzazione della spesa sanitaria e l’efficientamento della gestione amministrativa delle aziende sanitarie, e considerato che nel testo figurano disposizioni relative alla materia degli appalti pubblici (articolo 5), si rileva l’opportunità di introdurre nell’articolato del d.l. disposizioni volte a:
– garantire la certezza dei tempi di realizzazione degli investimenti, evitando blocchi successivi, durante la realizzazione delle opere, causati da ricorsi che impugnano i criteri di aggiudicazione delle gare d’appalto: al tal fine potrebbe prevedersi che vanno impugnati, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, i criteri di aggiudicazione dell’appalto;
– obbligare le stazioni appaltanti: alla fissazione di prezzi a base d’asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità, oggettivati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni del periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara (laddove non già possibile dei costi); nonché a inserire nei capitolati di gara una clausola di rinegoziazione automatica di adeguamento, a determinate condizioni, ai prezzi più competitivi di cui potrebbe esservi evidenza durante il periodo di fornitura, con correlate garanzie in capo all’aggiudicatario (facoltà di anticipata cessazione del contratto, con obbligo di assicurare continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento);
Questa, invece, la raccomandazione:
–  nell’ambito della prefigurata revisione complessiva del sistema di formazione specifica in medicina generale, di cui all’articolo 9, prevedere standard formativi di riferimento utili a garantire uniformità a livello nazionale, in linea con quanto previsto per ogni altra specializzazione medica in ambito accademico.
Nel testo del decreto, ricordiamo, questo l’articolo 9 riguardante la sanità. 
Al comma 1 dell’articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale) si spiega che, fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, potranno partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro l’assegnazione viene in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione.
Quanto all’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.
Al comma 2 si spiega che le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, potranno prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Al comma 3 si chiarisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo Collettivo Nazionale, saranno individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, per l’assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. In ogni caso, nelle more della definizione dei criteri, si applicheranno quelli previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
Infine, al comma 4 si spiega che dal presente articolo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Giovanni Rodriquez (Quotidiano Sanità)
09 gennaio 2019
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