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Green Pass: stato dell’arte sulla certificazione vaccinale, chi fa cosa

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Art. 9 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
Certificazioni verdi COVID-19

  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
  2. a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall’infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l’effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2;
  3. b) vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2   effettuate nell’ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
  4. c) test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell’acido nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell’acido  ribonucleico (RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall’autorita’  sanitaria   ed effettuato da operatori sanitari;
  5. d) test antigenico rapido: test  basato  sull’individuazione  di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorita’  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori sanitari;
  1. e) Piattaforma nazionale digital green certificate  (Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione  e  validazione  delle  certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.
  2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono  rilasciate  al  fine  di attestare una delle seguenti condizioni:
  3. a) avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del prescritto ciclo;
  4. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con  contestuale  cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;
  5. c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
  6. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validita’ di sei mesi a far data dal completamento  del  ciclo vaccinale ed e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero  dall’esercente la   professione   sanitaria   che   effettua   la   vaccinazione   e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e  reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di dosi previste per  l’interessato.  Contestualmente  al  rilascio,  la predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la professione sanitaria, anche per il tramite dei  sistemi  informativi regionali, provvede a rendere disponibile  detta  certificazione  nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
  1. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validita’ di sei mesi a far data dall’avvenuta  guarigione  di cui  al  comma  2,  lettera  b),  ed  e’  rilasciata,  su   richiesta dell’interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalla  struttura presso la quale e’ avvenuto  il  ricovero  del  paziente  affetto  da COVID-19, ovvero, per  i  pazienti  non  ricoverati,  dai  medici  di medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta,  ed  e’  resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.  La certificazione di cui al presente comma  cessa  di  avere  validita’ qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale,  l’interessato  venga identificato  come  caso  accertato  positivo   al   SARS-CoV-2.   Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data  di entrata in vigore del presente decreto sono valide  per  sei  mesi  a decorrere dalla data indicata  nella  certificazione,  salvo  che  il soggetto venga nuovamente identificato come caso  accertato  positivo al SARS-CoV-2.
  2. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validita’ di quarantotto ore dall’esecuzione del  test  ed  e’ prodotta,  su  richiesta  dell’interessato,  in  formato  cartaceo  o digitale, dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quelle  private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
  3. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati nell’allegato 1  e  possono essere rese disponibili all’interessato anche con le modalita’ di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  agosto  2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
  4. Coloro che abbiano gia’ completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
  5. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in  conformita’  al diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell’Unione   europea   sono riconosciute, come equivalenti a  quelle  disciplinate  dal  presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le  certificazioni rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea  e  validate  da  uno  Stato  membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della salute.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il  rilascio, la  verifica  e  l’accettazione  di   certificazioni   interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare la libera circolazione all’interno  dell’Unione  Europea  durante  la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma nazionale – DGC.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della   salute,   per   l’innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell’economia  e  delle finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali, sono   individuate   le   specifiche    tecniche    per    assicurare l’interoperabilita’  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   e   la Piattaforma  nazionale  -DGC,  nonche’  tra  questa  e  le   analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell’Unione  europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono  indicati  i dati  che  possono  essere  riportati  nelle   certificazioni   verdi COVID-19, le modalita’  di  aggiornamento  delle  certificazioni,  le caratteristiche e le modalita’  di  funzionamento  della  Piattaforma nazionale  -DCG,  la  struttura  dell’identificativo  univoco   delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticita’, la  validita’  e  l’integrita’ delle stesse, l’indicazione dei soggetti deputati al controllo  delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  ai  fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure  per  assicurare  la protezione dei dati personali contenuti nelle  certificazioni.  Nelle more dell’adozione del  predetto  decreto,  le  certificazioni  verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell’allegato 1.
  8. Dal presente articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  e  le  amministrazioni  interessate provvedono  alla  relativa  attuazione  nei  limiti   delle   risorse disponibili a legislazione vigente.

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Art. 14 DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65
Disposizioni in materia di rilascio e validita’  delle certificazioni verdi COVID-19 

  1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita’ di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e’ rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita’ dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Green pass
DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65
 

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