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Modificato il03/04/2013

Il MMG e’ tenuto al pagamento dell’IRAP

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giustiziaIl principio è contenuto nella sentenza n. 39/28/13 del 25 marzo 2013 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha affermato che il professionista, esercente la professione di medico di base, il quale svolge abitualmente tale professione in un ambito autonomo rispetto a quello domestico deve pagare l’Irap.

 

Com’è noto l’Irap, imposta a carattere reale e non
deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ha come presupposto l’esercizio
abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o
allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi.

 

Presupposto
dell’imposta, istituita dal dlgs n. 446/1997, pertanto, è che l’attività sia
svolta mediante una «organizzazione autonoma» e l’accertamento dell’assenza di
tale requisito costituisce il presupposto necessario per l’esclusione dal
pagamento dell’imposta per coloro che non si avvalgono di una struttura
organizzativa stabile. Circa la sussistenza di detto requisito, la
giurisprudenza è stata chiamata ad accertare il rapporto tra attività
professionale ed Irap, affermando, a seguito anche del pronunciamento a livello
europeo, che affinché ci sia autonomia organizzativa nell’espletamento
dell’attività, è necessario che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; non impieghi
beni strumentali eccedenti la quantità che costituiscono nel concreto il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di
organizzazione. In particolare, la Cassazione, pronunciandosi su un caso
analogo, ha affermato l’assoggettamento ad Irap di un medico convenzionato con
il servizio sanitario nazionale, ravvisando i presupposti essenziali circa
l’esistenza di una organizzazione come presupposto impositivo dell’imposta in
esame (Cass, ord. n. 17598/ 2011). Nella fattispecie in esame il soggetto, di
professione medico di base, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi a seguito
dell’istanza di rimborso dell’Irap versata per alcuni anni di imposta, rilevando
di non avvalersi nell’esercizio della sua professione di alcuna «autonoma
organizzazione». La Ctp ha respinto il ricorso e il contribuente ha proposto
appello. I giudici di merito hanno rilevato preliminarmente che
«l’assoggettamento ad Irap costituisce la regola per ogni tipo di professionista
che sia il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi, in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, mentre
l’esenzione costituisce l’eccezione, invero valevole solo per quei
professionisti che siano privi di qualunque apparato produttivo, anche di
modesta entità». Rilevando che, in ordine ai medici di base, la Suprema corte si
è già pronunciata sottolineando «l’adeguata analisi delle spese sostenute dal
professionista», i giudici di legittimità hanno concluso affermando che
«l’esercizio abituale della professione, in un ambito autonomo rispetto a quello
domestico, l’utilizzo di beni strumentali, la corresponsione di compensi a terzi
per prestazioni non occasionali afferenti l’attività, le pese per immobili,
costituiscono indicatori certi della sussistenza del presupposto impositivo di
cui all’art. 2 dlgs 446/97, in quanto fattori ultronei, secondo l’id praerunque
accidit, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in
assenza di autonoma organizzazione». Si segnala un altro pronunciamento di
merito da cui emerge, diversamente, che non è tenuto al pagamento dell’imposta
sulle attività produttive, il medico di base convenzionato con il Ssn che,
nell’impiego dei mezzi strumentali, non ha travalicato quel minimo
indispensabile per allestire un «decoroso» ambulatorio medico (Ctr Bari, sent.
n. 117/2012).

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