Il Presidente Risponde: “Scheda SVAMDI, facciamo il punto!”
Egregi Colleghi,
nelle ultime ore è giunta dai distretti di Campobasso e Termoli una nota che chiede collaborazione ai medici del settore di ruolo unico di assistenza primaria nella compilazione della scheda SVAMDI. La SVAMDI è la Scheda di Valutazione Multidimensionale del Disabile (SVaMDi) ed è costruita sulla struttura e sull’organizzazione concettuale dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).
Richiamando i compiti del medico di ruolo unico contenuti nell’articolo 43 dell’ACN 2019-2021 che di seguito si riporta integralmente:
“Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico del ruolo unico di assistenza primaria espleta le seguenti funzioni:
a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito che abbia esercitato la libera scelta nell’ambito del rapporto di fiducia medico-paziente;
b) si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per gli assistiti nell’ambito
dell’organizzazione prevista dalla Regione;
c) persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse, in attuazione della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale della Cronicità e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.
2. Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico del ruolo unico di assistenza primaria svolge la propria attività individualmente e in integrazione della propria AFT; partecipa inoltre alle attività della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento.
3. Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie e invia le informazioni all’Azienda sanitaria come previsto dall’articolo 6 del presente Accordo.
4. Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo rappresentano condizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il S.S.N.
5. Nello svolgimento della propria attività il medico del ruolo unico di assistenza primaria:
a) svolge attività di prevenzione e promozione della salute nei confronti della popolazione di riferimento, in particolare aderendo agli indirizzi nazionali e regionali;
b) gestisce le patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, con interventi appropriati e garantisce l’assistenza proattiva nei confronti dei malati cronici e dei pazienti fragili, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 44 del presente Accordo;
c) assicura agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
d) partecipa a progetti e programmi di attività, finalizzati al rispetto dei livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e/o aziendale, ed a quelli finalizzati a sensibilizzare i cittadini su specifiche tematiche, sull’adozione di corretti stili di vita, uso appropriato dei farmaci e delle risorse messe a disposizione del S.S.N.;
e) opera nell’ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e forme organizzative
multiprofessionali rispettando le modalità organizzative concordate all’interno delle stesse,
espletando sia attività a ciclo di scelta che attività oraria;
f) garantisce la continuità dell’assistenza per tutti i giorni della settimana e secondo quanto previsto dall’articolo 44 del presente Accordo;
g) adotta le misure necessarie, in conformità alle normative vigenti, per il consenso informato, il trattamento, la conservazione e la sicurezza dei dati sensibili;Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale triennio 2019-2021
h) cura la tenuta e l’aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun assistito, ad uso del medico e ad utilità dell’assistito e del S.S.N. In caso di revoca della scelta, l’assistito può richiedere la scheda entro due anni. La scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri medici della AFT e integrata con il sistema informativo regionale;
i) collabora con la dirigenza dell’Azienda sanitaria per la realizzazione dei compiti istituzionali
del Servizio Sanitario Nazionale;
j) partecipa alle attività formative programmate dall’Azienda nell’ambito del Piano di
Formazione Aziendale (PFA) e ai corsi obbligatori di cui all’articolo 26, comma 8;
k) effettua visite occasionali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del presente ACN;
l) redige le certificazioni di cui al comma 6, lettera g) e comma 7, lettera h);
m) rilascia a titolo oneroso tutte le altre certificazioni , compresa la certificazione di idoneità all’attività fisica in soggetto portatore di patologia cronica;
n) effettua le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6.
6. Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria per l’attività a ciclo di scelta:
a) le visite domiciliari, su richiesta dei propri assistiti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le ore dodici del giorno successivo, compreso il sabato;
b) l’assistenza programmata al domicilio dell’assistito, anche in forma integrata con l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l’assistenza sociale, secondo gli Allegati 8 e 9 ovvero secondo gli Accordi Integrativi Regionali;
c) l’assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti di strutture residenziali, disciplinata da protocolli definiti dagli Accordi Integrativi Regionali;
d) il consulto con lo specialista, attivato dallo stesso medico, attuato di persona presso gli ambulatori dell’Azienda o, su richiesta motivata e previa autorizzazione aziendale, presso il domicilio del paziente;
e) la partecipazione alla realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.)
vigente, secondo le modalità definite dalla Regione e/o dalle Aziende;
f) la redazione del Piano di assistenza individuale (PAI) del paziente cronico in coerenza con il
Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e nel rispetto degli atti di programmazione regionale;
g) il rilascio delle seguenti certificazioni:
I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti;
II) incapacità temporanea al lavoro per infortunio e malattia professionale;
III) idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del
Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell’ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell’autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute;”
IV) riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola dell’infanzia e alle scuole
secondarie superiori, laddove previste;
V) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
VI) valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative alle prestazioni di
assistenza domiciliare integrata, programmata e per l’inserimento nelle strutture
residenziali, sulla base della programmazione e di quanto previsto nell’ambito degli Accordi regionali;
h) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all’articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all’articolo 13 del presente Accordo.
7. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria nello svolgimento dell’attività oraria fornisce prestazioni ambulatoriali e domiciliari, con riferimento alle attività dell’AFT e dell’UCCP, nell’ambito del coordinamento funzionale ed organizzativo del Distretto, al fine di contribuire alla continuità dell’assistenza per l’intero arco della giornata ed allo svolgimento di ulteriori attività in favore dei cittadini. Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di
assistenza primaria in attività oraria:
a) l’erogazione di prestazioni assistenziali non differibili, in sede ambulatoriale o a domicilio, a tutta la popolazione, di ogni fascia di età, secondo i modelli organizzativi regionali, con particolare riferimento alla funzionalità del Numero Unico Europeo 116117, come previsto dall’articolo 44 del presente Accordo. In relazione al quadro clinico prospettato dall’utente o dalla centrale operativa il medico effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti
tali sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6 ed attiva direttamente il servizio di emergenza urgenza – 118, qualora ne ravvisi la necessità;
b) l’annotazione nella scheda sanitaria individuale del paziente della propria valutazione, la prestazione eseguita, le prescrizioni di farmaci e/o accertamenti e le eventuali certificazioni rilasciate, al fine di garantire che il medico titolare del rapporto di fiducia ed i medici della intera AFT possano assicurare la continuità dell’assistenza;
c) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all’articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all’articolo 13 del presente Accordo;
d) la continuità dell’assistenza notturna, diurna, feriale e festiva;
e) la gestione, il supporto della presa in carico di pazienti in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità, sulla base di protocolli aziendali;
f) le proposte di ricovero;
g) le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e secondo le disposizioni vigenti
in materia;
h) il rilascio delle seguenti certificazioni:
I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti;
II) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
i) la constatazione di decesso;Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale triennio 2019-2021
j) l’integrazione nei programmi di assistenza domiciliare, residenziale e nella rete delle cure palliative;
k) la partecipazione ai programmi di medicina d’iniziativa come previsto all’Allegato 1 del presente Accordo.
Le precedenti lettere j) e k) sono disciplinate in Accordo Integrativo Regionale.”
Pertanto al fine di armonizzare la nostra azione professionale ed alla luce di articolato appare evidente che la scheda SVAMDI è una scheda che il medico può compilare facoltativamente e con costi a carico del cittadino richiedente che può rientrare nell’ambito degli altri certificati a pagamento. Vi ricordo che all’interno del nostro sito troverete anche il tariffario certificati consigliato per i nostri iscritti che allego ulteriormente con le relative schede.
Come da manuale operativo inviato dalla regione la parte a cura del medico di assistenza primaria è la parte 1a e 1b e per la compilazione possiamo avvalerci del ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di cui allego di seguito il linkhttp://www.
Concludo comunicandovi che a fine mese verranno pagati gli arretrati per tutti i settori della medicina generale (assistenza primaria, guardia medica, 118 e medicina penitenziaria) e che presso la nostra sede in Piazza Cuoco 2 Campobasso sono disponibili i nuovi ACN in formato tascabile.
Per ricevere le comunicazioni whatsapp vi chiedo la gentilezza di salvare il mio numero in rubrica 3928953306.
Un caro saluto
Il Presidente
Federico Di Renzo
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