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Il Tar conferma: da giugno obbligo del bancomat negli studi medici

posSi avvicina la scadenza del 30 giugno, giorno in cui gli studi medici – e i professionisti in genere – dovranno dotarsi di Pos per il pagamento elettronico delle parcelle. Resta l’obbligo per imprese e professionisti di accettare le carte di debito per pagamenti d’importo superiore a 30 euro. L’ha deciso il Tar del Lazio, respingendo le richieste del Consiglio Nazionale degli Architetti che sollecitava la sospensione del decreto ministeriale. 

 

Ci sono ancora un paio di mesi, quindi, per dotarsi negli studi medici del lettore bancomat per i pagamenti superiori ai 30 euro. Ma i medici di famiglia iniziano a riflettere perché il Pos dovrebbe diventare una seccatura per chi di loro svolge libera professione in forma residuale e ancor peggio per chi ha più micro-studi in aree spopolate o disagiate.

  

Il lato positivo arriva dal fatto che non ci sono sanzioni per coloro che non si adeguano.

 

 

 

L’ufficio Legislativo Fnomceo sostiene che durante l’esame del Milleproroghe (Dl50/13 ddl 2017) “la Commissione Affari costituzionali non ha apportato modifiche all’articolo 9 comma 15 che prevede una proroga al 30 giugno per i professionisti per munirsi di Pos”. Da luglio, dunque, toccherà a tutti prendere contatti con la banca di riferimento e farsi installare l’apparecchiatura (costa intorno ai 100 euro) pagare il canone, assimilabile a quello telefonico, e versare una piccola commissione automatica, da 0.,60 a 2 euro, per ogni operazione. Sembra, tuttavia, che alcuni Ordini stiano prendendo contatti con le banche per attenuare l’onerosità di questa incombenza stringendo accordi associativi. Anche perchè se alla fine il pagamento elettronico risulta comodo, come ben sanno i dentisti, può diventare problematico per i medici convenzionati, che, per esempio, dividono l’attività in tre studi decentrati e in tutti e tre svolgono libera professione occasionale. In questo caso non è pensabile pagare il canone per tre Pos. 

 

Per il Tar “il Decreto impugnato – si legge nell’ordinanza – sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi” fissati dalla legge, che “impone perentoriamente e in modo generalizzato che ‘a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito'”. Pertanto, “a una prima e inevitabilmente sommaria valutazione – scrivono i giudici – l’atto impugnato non sembra viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere”. 

Fonte: ansa

 

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