Con l’inizio della stagione 2019/20 nelle palestre e nelle associazioni sportive ricorre la necessità di compilazione dei certificati medici che oramai, pena il diniego da parte delle palestre, e’ identificabile in quello per attività sportive non-agonistiche. Di seguito le linee guida e il fac simile di certificazione (Allegato 2)
Decreto 08 agosto 2014
Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attivita’ sportiva non agonistica. (14A08029)
(G.U. Serie Generale , n. 243 del 18 ottobre 2014)
Allegato 1
LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER
L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA
Definizione di attivita' sportiva non agonistica
1. Si definiscono attivita' sportive non agonistiche quelle
praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive
organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita'
parascolastiche;
b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da
societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle
Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle
fasi precedenti a quella nazionale.
Medici certificatori
1. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica sono
rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti
in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico
sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Periodicita' dei controlli e validita' del certificato medico
1. Coloro che praticano attivita' sportive non agonistiche si
sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita' a
tale pratica sportiva.
2. Il certificato medico ha validita' annuale con decorrenza
dalla data di rilascio.
Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti
1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e' necessario
quanto segue:
a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione
della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato,
effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con
periodicita' annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di eta'
e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con
periodicita' annuale per coloro che, a prescindere dall'eta', hanno
patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio
cardiovascolare.
2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche
e/o diagnostiche rilevate, si puo' avvalere anche di una prova da
sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici
problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale
della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o,
secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le
indagini diagnostiche eseguite, nonche' dell'ulteriore documentazione
di cui ai precedenti commi, in conformita' alle vigenti disposizioni
e comunque per la validita' del certificato.
4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i
pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti
puo' essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella
scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.
Allegato 2
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