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Linee guida in materia di certificati medici per l’attivita’ sportiva non agonistica

palestra

Con l’inizio della stagione 2019/20 nelle palestre e nelle associazioni sportive ricorre la necessità di compilazione dei certificati medici che oramai, pena il diniego da parte delle palestre, e’ identificabile in quello per attività sportive non-agonistiche. Di seguito le linee guida e il fac simile di certificazione (Allegato 2)

Decreto 08 agosto 2014

Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attivita’ sportiva non agonistica. (14A08029)

(G.U. Serie Generale , n. 243 del 18 ottobre 2014)

							 
                                                           Allegato 1
LINEE GUIDA  DI  INDIRIZZO  IN  MATERIA  DI  CERTIFICATI  MEDICI  PER
                L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA
Definizione di attivita' sportiva non agonistica
    1. Si  definiscono  attivita'  sportive  non  agonistiche  quelle
praticate dai seguenti soggetti:
      a)  gli   alunni   che   svolgono   attivita'   fisico-sportive
organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito  delle  attivita'
parascolastiche;
      b) coloro che  svolgono  attivita'  organizzate  dal  CONI,  da
societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle
Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
      c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle
fasi precedenti a quella nazionale.
Medici certificatori
    1. I certificati per l'attivita'  sportiva  non  agonistica  sono
rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri  di  libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai  medici  specialisti
in medicina dello sport ovvero dai medici  della  Federazione  medico
sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Periodicita' dei controlli e validita' del certificato medico
    1. Coloro che praticano attivita'  sportive  non  agonistiche  si
sottopongono a controllo medico annuale che determina  l'idoneita'  a
tale pratica sportiva.
    2. Il certificato medico  ha  validita'  annuale  con  decorrenza
dalla data di rilascio.
Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti
    1. Ai fini del rilascio del  certificato  medico,  e'  necessario
quanto segue:
      a) l'anamnesi e  l'esame  obiettivo,  completo  di  misurazione
della pressione arteriosa;
      b) un  elettrocardiogramma  a  riposo,  debitamente  refertato,
effettuato almeno una volta nella vita;
      c) un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con
periodicita' annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di  eta'
e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
      d) un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con
periodicita' annuale per coloro che, a prescindere  dall'eta',  hanno
patologie  croniche  conclamate,  comportanti  un  aumentato  rischio
cardiovascolare.
    2. Il medico certificatore tenuto conto delle  evidenze  cliniche
e/o diagnostiche rilevate, si puo' avvalere anche  di  una  prova  da
sforzo massimale  e  di  altri  accertamenti  mirati  agli  specifici
problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si  avvale
della consulenza del medico specialista in medicina  dello  sport  o,
secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
    3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le
indagini diagnostiche eseguite, nonche' dell'ulteriore documentazione
di cui ai precedenti commi, in conformita' alle vigenti  disposizioni
e comunque per la validita' del certificato.
    4. Per quanto  riguarda  i  medici  di  medicina  generale  ed  i
pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione  dei  documenti
puo' essere assolto  anche  dalla  registrazione  dei  referti  nella
scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.
Allegato 2

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