Linee guida in materia di certificati medici per l’attivita’ sportiva non agonistica
Con l’inizio della stagione 2019/20 nelle palestre e nelle associazioni sportive ricorre la necessità di compilazione dei certificati medici che oramai, pena il diniego da parte delle palestre, e’ identificabile in quello per attività sportive non-agonistiche. Di seguito le linee guida e il fac simile di certificazione (Allegato 2)
Decreto 08 agosto 2014
Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attivita’ sportiva non agonistica. (14A08029)
(G.U. Serie Generale , n. 243 del 18 ottobre 2014)
Allegato 1 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA Definizione di attivita' sportiva non agonistica 1. Si definiscono attivita' sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche; b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Medici certificatori 1. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Periodicita' dei controlli e validita' del certificato medico 1. Coloro che praticano attivita' sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita' a tale pratica sportiva. 2. Il certificato medico ha validita' annuale con decorrenza dalla data di rilascio. Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti 1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e' necessario quanto segue: a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicita' annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di eta' e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicita' annuale per coloro che, a prescindere dall'eta', hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si puo' avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonche' dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformita' alle vigenti disposizioni e comunque per la validita' del certificato. 4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti puo' essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata. Allegato 2
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