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Modificato il18/07/2013

L’Irap è dovuta dagli Mmg che corrispondono compensi a terzi

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logo trasparentePer i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale i requisiti per l’esclusione sono più ampi. Sono le principali aperture ai «piccoli» contribuenti fornite dalla Cassazione per l’esclusione dall’Irap: una questione che si ripropone costantemente per tanti mini-imprenditori e professionisti, che sono al confine rispetto al requisito dell’autonoma organizzazione.

 

 

L’ordinanza 13048/2012 e la sentenza 11197/2013 hanno precisato che la disponibilità di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, da parte dei medici di base convenzionati con il Servizio sanitario nazionale non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi perché questi strumenti, «quali che siano il loro valore e le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali», dal momento che si chiede a tali professionisti di svolgere «una funzione di “primo impatto” a difesa della salute pubblica».

 

La sentenza 4923/2013 ha, invece, affermato che sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione se un medico generico convenzionato con il Ssn corrisponde compensi a terzi per circa 31mila euro e si avvale di una segretaria part-time.

Gli iscritti agli albi: La Cassazione ha costantemente affermato che l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata non presuppone necessariamente che la struttura debba essere in grado di funzionare in assenza del titolare: non è d’ostacolo il fatto che lo stesso titolare risulti insostituibile, trattandosi di categorie “protette” dalla previsione dell’iscrizione in albi (si vedano le sentenze 16855 e 21989 del 2009 e le 19688 e 22873 del 2011).Resta una voce isolata, invece, la sentenza 238/01/2013 della Ctr Lazio, secondo la quale in tali casi i professionisti sono sempre esclusi dall’Irap, perché la loro presenza è sempre indispensabile. Questa motivazione suscita più di una perplessità, perché porterebbe a disattendere il principio (affermato nella sentenza 156/2001 della Consulta) per il quale l’Irap è dovuta dagli esercenti arti e professioni solo in presenza di un’autonoma organizzazione.

Fonte: sole24ore

 

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