Malattia e degenza in ospedale: nuove regole certificati Inps
Le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero
In particolare l’Inps prevede 2 situazioni:
- in caso di ospitalità notturna del malato il lavoratore dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato di ricovero,
- in caso di dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, invece, il certificato da produrre sarà quello di malattia.
L’Ente previdenziale specifica che nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia,potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.
Con il Messaggio1074 del 09-03-2018 l’INPS fornisce nuovi precisazioni per i casi in cui il paziente sia trattenuto in pronto soccorso senza ricovero vero e proprio nella struttura ospedaliera. Questo si puo verificare spesso per due motivi :
- necessità di accertamenti prolungati per giungere ad una diagnosi e al ricovero nella struttura specializzata piu idonea
- mancanza di posti letto adeguati.
Anche in questi casi, raccomanda l’Istituto, il lavoratore deve assicurarsi che venga emesso un certificato che specifichi la premanenza notturna per avere diritto alla indennità di ricovero ospedaliero. L’Inps precisa quindi che :
- Nel caso per problemi organizzativi della struttura venga emesso un certificato di pronto soccorso che non specifica l’ospitalità notturna ” il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps e al proprio datore di lavoro – nei casi di anticipazione della prestazione – ulteriore documentazione risulti la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
- Nel caso l’azienda ospedaliera non sia in grado di emettere il certificato in forma telematica, questo puo anche essere prodotto in forma cartacea.
- A questo proposito l’INPS precisa ulteriorimente che ,”mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo – sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale – l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
Questi casi potranno essere valutati dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che potra anche eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.
Nel merito della certificazione di malattia la questione appare grave sia perché espone il lavoratore al non riconoscimento del periodo di malattia, come giustamente sottolinea IINPS, sia perché induce conflittualità con i pazienti che richiedono al Medico di famiglia una certificazione ex post, cosa impossibile da effettuare.
FAQ: Pagina INPS su certificazione
Ergo, nelle more sapute della possibiltà/volontà che le strutture ospedaliere ed altre (molti Dejà vù di richiami alla necessità di certiifcare ) possano fare certificati on line all ‘INPS, un MMG può prorogare, biffando la casella “continuazione” del modulo on line solo se il paziente gli dice con certezza quale è il suo primo giorno di assenza dal lavoro per malattia e solo se il MMG ha una documentazione cartacea della struttura di ricovero che indichi il giorno di ricovero, il tempo di degenza, la prognosi (questa equivalente ad un consiglio di convalescenza da giudicare in plus o in minus da parte del MMG) In mancanza di questi dati Il MMG e nessun altro ha gli elementi per confermare nulla. In questo caso, rispetto al suo paziente osserverà la gentilezza di spingerlo a documentare la reale di quanto avvenuto. Semmai, facendosi parte attiva. Ma solo per benevolenza rispetto al suo paziente e non malevolenza verso lastruttura sanitaria inadempiente.