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Medico di famiglia sbaglia prescrizione anticoncezionale. Tribunale Milano: deve mantenere figlio paziente

achtungRisarcibile la nascita del figlio non pianificato. Il medico curante sbaglia a prescrivere il farmaco anticoncezionale richiesto da un’assistita e in luogo di questo prescrive un modulatore ormonale in menopausa. La donna resta incinta. Il giudice riconosce il risarcimento del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione commisurandolo a quanto necessario a mantenere il nascituro.

 

 

Questo quanto stabilisce la sentenza del tribunale di Milano n. 16021/11 RG depositata il 10 marzo scorso, che riconosce il diritto dell’individuo a una genitorialità cosciente e consapevole. Essa pone in evidenza la libertà del singolo di pianifi care «la famiglia», espressione del più ampio principio all’autodeterminazione dell’individuo in ogni ambito sociale e quindi anche nella dimensione familiare, quale libera scelta di procreare, su cui nessun altro individuo può interferire.

 

Diritto che non può essere leso e che al pari di tutti quelli costituzionalmente garantiti, e riconosciuti anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo deve essere tutelato. Va da sé che il medico che si rende responsabile di un’erronea prescrizione farmacologica non idonea a inibire il concepimento, così come richiesto dalla paziente, si rende responsabile di una violazione di diritti cui necessariamente deve seguire un risarcimento avente connotati sia patrimoniali sia non patrimoniali. I pochi precedenti sviluppati sull’argomento ruotano intorno a interventi di sterilizzazione femminile o maschile non riusciti: nel caso di specie è il medico curante, il cosiddetto medico di base o di famiglia, che sbaglia e anziché prescrivere un medicinale che dovrebbe inibire la gravidanza (consapevolmente e coscienziosamente non desiderata), prescrive un farmaco modulatore ormonale in menopausa. Errore grossolano che comporta conseguenze importanti considerato quanto impegno morale ed economico comporta la crescita di un fi glio. In altre parole, l’individuo deve poter decidere quando, come e se vuole avere dei fi gli, a prescindere dalle ragioni che lo inducono ad una tale scelta, assolutamente e squisitamente personali. E il medico ha il diritto uguale e contrapposto di rifi utarsi perché ciò non risponde al proprio credo religioso (medico obiettore di coscienza) ma non può mai e in alcun modo ledere il principio secondo cui l’uomo è libero di attuare per se stesso le scelte che più ritiene utili al soddisfacimento dei propri bisogni.

GIUSTIZIA E SOCIETA’ – Italia Oggi

PATRIZIA COMITE

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