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Niente IRAP per i Convenzionati

irapNon sono soggetti all’IRAP i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – quali medici generici e pediatri convenzionati – dovendo tali professionisti sottostare a precise prescrizioni e vincoli imposti dalla tipologia del rapporto. Lo ha chiarito la Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 320/2015, precisando che l’esercizio professionale di medici generici e pediatri convenzionati è soggetto alla sorveglianza delle Asl e, per questo, non può essere mai imputabile un’autonoma organizzazione.

Tale attività di sorveglianza è finalizzata a verificare che i professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale non superino un certo numero di assistiti, eseguano le visite domiciliari, osservino un preciso orario di apertura dell’ambulatorio e dispongano delle attrezzature minime necessarie per l’esercizio dell’attività, come previsto dalla convenzione stessa.

Su quest’ultimo punto si è espressa in passato anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13810/2014, precisando che la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature e gli strumenti di diagnosi indicati nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270 del 2000, da parte dei professionisti convenzionati non integra il requisito dell’autonoma organizzazione.

Questo perché tale dotazione rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” e rappresenta dunque un presupposto necessario e obbligatorio, ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto di convenzione.

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