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Modificato il20/02/2013

Prescrizione danno erariale dello specializzando

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97Una specializzanda, frequentatrice del corso di formazione specifica in medicina generale, è stata chiamata in giudizio dalla Procura Regionale per il risarcimento in favore della regione Abruzzo del danno patrimoniale pari all’importo lordo della borsa di studio percepita, in quanto ha violato il regime di incompatibilità tassativamente previsto, avendo instaurato durante la frequenza del corso un rapporto di lavoro continuativo con una clinica convenzionata.

 

 

Profili giuridici La Corte dei Conti ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della dottoressa, chiarendo che, anche se la convenuta può essere ritenuta colpevole di aver svolto durante la specializzazione attività professionali incompatibili, non risulta aver compiuto alcuna attività specifica di occultamento doloso del danno.

 

 

La concreta non conoscenza dell’illecito, o la sua non conoscibilitaÌ, non sono di per sé sufficienti per differire il dies a quo della prescrizione, essendo necessario un comportamento dell’autore dell’illecito specificamente diretto a realizzare tale occultamento. L’ipotesi non ricorre quando il ritardo nella scoperta del pregiudizio sia da attribuire a disfunzioni dell’apparato amministrativo, che non ha adottato le misure di controllo interno idonee a far emergere gli effetti pregiudizievoli dell’attivitaÌ vietata.

 

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

 

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