E’ notizia di questi giorni che sono stati aperti procedimenti penali a carico di medici in ordine all’omissione di referto (ari. 365 c.p.) e omissione di denuncia (artI. 361-362 c.p)
correlati al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (ari. 590-bis c.p.) introdotto con legge 23 marzo 2016 n. 41″.
L’OMCeO di Campobasso ha diffuso in data 8 ottobre la
circolare FNOMCeO n. 93 ove tra le altre cose si precisa che:
“Si rileva che l”art. 365 c.p. punisce “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba rocedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità …”.
L’art 361 c.p. punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare “un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”. Pertanto di seguito, a scopo puramente informativo, si chiariscono gli aspetti di particolare interesse per la professione medica relativamente al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’ari. 590-bis c.p. Con la legge 23 marzo 2016 n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,
nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) sono stati introdotti i reati di omicidio stradale (ari. 589-bis) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (ari. 590-bis), commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai quali rimane affiancato il reato di lesioni personali colpose ex ari. 590 c.p
., che continuerà ad applicarsi per tutte le ipotesi di lesioni, in cui vi sia stata guarigione entro quaranta giorni; in tale ultimo caso, quindi, rimarrà ferma la procedibilità a querela della persona offesa e la competenza del Giudice di pace.”
La Circolare FNOMCeO
Fac simile certificato
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