Recupero dell’IRAP: non sempre e’ possibile
“C’è stata un’errata interpretazione di alcuni aspetti legati al decreto legge n° 193, collegato all’ultima legge di bilancio: non sono tutti i medici che possono usufruire di un recupero dell’Irap, ma una nicchia di colleghi”. Così Stefano Rigo, membro della Commissione Fisco della Fimmg, cerca di fare chiarezza una volta per tutte su chi ha diritto e chi no a recuperare l’Irap rettificando l’ultima dichiarazione dei redditi. Sono due i passaggi da sottolineare con attenzione: La sentenza 7291/2016 della Corte di Cassazione, Il decreto legge n° 193 collegato alla Legge di bilancio 2017.
La sentenza 7291/2016 della Corte di Cassazione. “Questa sentenza ha certamente sbloccato molte situazioni di contenzioso in corso tra medici e Agenzia delle Entrate. Molti colleghi coinvolti in istanze di rimborso, o in commissione di primo grado – e quindi provinciale – o di secondo grado – e quindi regionale –, hanno visto aprirsi nuove possibilità di rimborso. Proprio per questo la stessa Agenzia delle Entrate ha dismesso alcuni contenziosi nei confronti dei medici in favore di liquidazioni dirette o, comunque, risoluzioni in tempi rapidi”. In particolare, la sentenza in questione ha sancito la non assoggettabilità all’imposta del medico di famiglia organizzato in forma associata, sempre ove rispetti “determinati limiti strumentali ed occupazionali”.
Il decreto legge n. 193 collegato alla Legge di bilancio 2017. Entrando nel particolare del documento n. 193, che rappresenta la nascita di ogni confusione in corso, questo “prevede la possibilità per il contribuente di modificare l’ultima dichiarazione dei redditi in due sensi: uno sfavorevole al contribuente stesso (colui che, in altre parole, ha dichiarato meno di quanto lo Stato ha diritto a ricevere, ndr) e uno favorevole, nel caso quindi di crediti da vantare nei confronti della parte pubblica”. Il punto che ha generato confusione sta nel fatto che quest’ultima possibilità (quella legata cioè ai crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – nella fattispecie l’Irap versata dal medico e non dovuta) era (ed è) riferita “solo a coloro che non hanno ancora intrapreso contenziosi nei confronti dell’Agenzia; nei casi di contenzioso in atto, invece, si perde la possibilità di un recupero dell’Irap tramite la rettifica della dichiarazione dei redditi”. In altre parole: a confronto avviato con l’Agenzia delle Entrate si perde la possibilità di giocarsela sul campo di una modifica della dichiarazione dei redditi”.
I tempi di accertamento e recupero. “Ecco quindi che gli unici colleghi che possono quindi usufruire di questa possibilità sono coloro che “avendo sottovalutato per varie ragioni la possibilità di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, hanno continuato a versare il tributo che oggi possono cercare di recuperare senza aprire contenziosi”, continua Rigo, che conclude: “penso sia doveroso segnalare anche che in concomitanza ad un’eventuale integrazione o modifica della dichiarazione dei redditi da parte del medico, si determinerà un allungamento dei termini di accertamento a favore dell’Agenzia della Entrate”. Il riferimento di Rigo è all’Art. 1, comma 640, lett. b) della legge n.190/2014 che prevede che “dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa decorre un nuovo termine (quinquennale) di riapertura della possibile azione di accertamento da parte dell’Agenzia, ancorché limitatamente ai soli elementi integrati”.
Simone Matrisciano
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