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Sentenza del Consiglio di Stato

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97L’interesse collettivo del sindacato deve identificarsi con quello di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi.

 

Il fatto
La segreteria regionale di una associazione sindacale di medici e un suo componente hanno adito il Tar per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti ai medici per le attività di certificazione svolte per conto dell’Inail. Il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto d’interesse e dichiarato la carenza di legittimazione processuale del sindacato, poiché la richiesta aveva a oggetto diritti di credito riferiti a singoli dipendenti. L’associazione di catego ria ha proposto appello avverso tale pronuncia.

 


Il diritto
Il Consiglio di Stato, nell’esaminare la questione dal punto di vista processuale, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela della intera categoria e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti o su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti. L’interesse collettivo del sindacato deve identificarsi con quello di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi.

Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e compensato le spese del giudizio.


[Avv. Ennio Grassini: http://www.dirittosanitario.net]

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