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Sicurezza sul lavoro nella medicina territoriale

violenza medici

In seguito ai fatti avvenuti ai danni della guardia medica del basso Molise, commentati dal nostro responsabile alla continuità assistenziale ed addetto stampa, dott.ssa Antonia De Socio (https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2022/09/mol-guardia-medica-molise-snami-palata-petacciato-bc4899b0-8547-4109-b2bf-ff0ab0673968.html,) SNAMI Molise elabora una disamina sulle criticità delle guardie mediche e le possibili soluzioni.

Il servizio di continuità assistenziale è tra quelli a maggiore rischio di atti di violenza, essendo un servizio svolto a contatto diretto con gli assistiti da medici che operano spesso soli e isolati, durante le ore notturne.

Le linee guida 2015 NICE (National Institute for Health and Care Excellence) sulla gestione del paziente aggressivo e le linee guida 2015 OSHA (Occupational Safety and Health Administration) per la prevenzione degli episodi di violenza sul lavoro forniscono raccomandazioni per orientare le condotte individuali e organizzative, tra cui:
• Sistema di incident reporting
• Segnalazione di eventi sentinella
• Sistema di gestione dei reclami
• Denunce di infortunio all’INAIL
• Referti di Pronto Soccorso o altra documentazione sanitaria comprovante episodi di violenza
• Segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Direzione Aziendale

L’analisi del rischio si attua con indagini specifiche mediante strumenti quali interviste o questionari al personale, sopralluoghi per la valutazione della sicurezza ambientale (mappatura delle sedi e dei luoghi di lavoro in particolare se isolati, poco illuminati, con accessi poco sicuri, mezzi di comunicazione carenti, ecc.), dell’organizzazione e delle condizioni operative (operatori che lavorano soli e isolati), dei fattori di rischio relativi a comportamenti e atti di violenza accaduti contro operatori .
Il risultato di tali indagini permette quindi l’identificazione di soluzioni praticabili di tipo logistico-organizzativo e/o tecnologiche in grado di prevenire o ridurre le situazioni di rischio rilevate.

Misure strutturali e tecnologiche
1. Valutare l’idoneità e la collocazione della struttura ai fini della sicurezza ed eventualmente la possibilità di accorpare il servizio ad una struttura dove siano presenti altri operatori h24 (es: ricollocare le postazioni di guardia medica presso residenze per anziani o altri servizi pubblici aperti h24 o vicine a stazioni dei carabinieri, vigili del fuoco, ecc.).
2. Valutare che i luoghi di attesa siano confortevoli e garantiscano agli utenti l’accoglienza e l’informazione trasparente esposta sulle regole d’accesso.
3. Valutare la presenza di idonei sistemi di illuminazione interni ed esterni e garantire la presenza di vie di fuga.
4. Rimuovere dai locali oggetti in vista utilizzabili come arma impropria.
5. Valutare la presenza e necessità di dispositivi di video-sorveglianza a circuito chiuso con registrazione h24 e di allarme (telecamere, pulsanti di allarme, telesoccorso portatili, telefoni cellulari con sistema di localizzazione durante le visite domiciliari) nei luoghi identificati a rischio elevato come le sedi dove gli operatori lavorano da soli e isolati.
6. Valutare l’esistenza e l’efficacia di un sistema di pronto intervento che attivi senza ritardo un soccorso rapido nel caso in cui l’allarme venga attivato.
Va sottolineato che l’utilità deterrente contro gli episodi di violenza verso operatori dei sistemi di videosorveglianza non è dimostrata: la videosorveglianza collegata con schermi alle forze dell’ordine non previene i reati, soprattutto se gli utenti agiscono d’impulso. Inoltre, se alle ore 20.00 nessuno osserva più i monitor, le telecamere registrano l’evento al solo fine di consentire l’arresto dei colpevoli, ma non aiutano la prevenzione e, altresì, non assicurano la cattura dei colpevoli se essi sono delinquenti intenzionali che con banali accorgimenti possono evitare di farsi identificare (ad es. utilizzando indumenti per coprire il volto o un’auto rubata).

Inoltre, secondo la sentenza n.22148/2017 della Cassazione sezione Penale 3°, l’installazione in azienda da parte del datore di lavoro di impianti audiovisivi è assoggettata ai limiti previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: anche se da essi deriva solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti, deve essere preceduta da un accordo con le rappresentanze sindacali e deve rispettare le norme di tutela della riservatezza previste dal D.Lgs n.196/2003 (Garante privacy, provvedimento 29 aprile 2004).

Misure organizzative

1. Promuovere una cultura della sicurezza e la produzione, divulgazione e applicazione di un protocollo sulla prevenzione del rischio di violenza contro operatori.
2. Stabilire un’interfaccia operativa con l’eventuale vigilanza interna alla struttura o con le forze dell’ordine e la centrale operativa del 112 ai fini delle attività previste nelle procedure.
3. Formare gli operatori alla gestione del rischio specifico e assicurare la diffusione e l’utilizzo di strumenti di segnalazione degli episodi di violenza.
4. Prevedere e applicare procedure per garantire la sicurezza in caso di utenti con comportamenti violenti o sottoposti a misure di sicurezza in ambito di procedimenti giudiziari.
5. Fornire agli utenti informazioni esaurienti e chiare sull’uso appropriato dei servizi e sui tempi di erogazione delle prestazioni.
6. Garantire dove possibile la contemporanea presenza di almeno due operatori all’atto di erogazione di una prestazione o almeno la vicinanza fisica di un secondo operatore nella stessa struttura erogante o il collegamento di rapido intervento con personale o forze dell’ordine (ad es. accorpare in una sede unica due postazioni di guardia medica limitrofe)
7. Garantire secondo protocollo la segnalazione e registrazione degli episodi di violenza e il trattamento in acuto e a lungo termine degli operatori vittime di violenza.

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