Con una nota del 23 maggio 2024 l’Azienda torna a meglio esplicitare le modalità e le condizioni per la permanenza in servizio, oltre il settantesimo anno di età, del personale convenzionato SSN, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2023.
Il disposto normativo di cui in oggetto recita: “Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data”.
Tale disposizione, invero, lascia intendere che “l’assenza di offerta” di personale medico sia da ritenersi condizione essenziale per consentire alle Aziende sanitarie di trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento oltre il compimento del 70° anno di età.
Pertanto, le Aziende sanitarie, dovendo procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti del ruolo unico della medicina generale e della pediatria di libera scelta entro la fine di marzo 2024, soltanto con l’espletamento di tutte le procedure di assegnazione previste dall’ACN vigente, avranno reale contezza dell’offerta o meno di personale medico convenzionato collocabile.
Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età sarà consentito previa idonea valutazione da parte della Direzione Generale anche in relazione all’eventuale individuazione della zona carente presso il Comune ove il medico istante presta servizio.
Resta inteso che la presente nota sostituisce la precedente missiva assunta al protocollo Asrem n° 39753 dell’11 aprile 2023.
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