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Visita domiciliare del MMG: obblighi e rifiuti

contratto

contrattoQuando il Medico di MG puo’ rifiutarsi di eseguire una visita domiciliare e quando puo’ pretenderne il pagamento.

  

Lo spiega chiaramente l’avvocato Eugenio Gargiulo su Oggi.it:

  

La disciplina del medico di medicina generale è affidata agli accordi collettivi nazionali, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali dei medici e periodicamente aggiornati. Gli accordi attualmente in vigore sono stati stipulati nel 2005. Il medico di base ha l’obbligo effettuare almeno 5 ore settimanali di ambulatorio, se ha meno di 500 assistiti; almeno 10 ore settimanali se ne ha tra 500 e 1000; un minimo di 15 ore settimanali se ha più di 1000 pazienti. Gli orari di apertura e chiusura dello studio sono gestiti in autonomia dal medico, che ha tuttavia l’obbligo di affiggerli fuori dallo studio o comunque all’ingresso, in modo tale da renderli noti, e ogni variazione di orario dovrà essere comunicata all’AsI entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. Le visite domiciliari a scopo diagnostico o terapeutico rientrano tra i compiti del medico di base. (art. 45, e. 2, lettera S, ACN del 23.03.2005 e successive modificazioni). Tuttavia, di norma, l’attività del medico si svolge presso il proprio studio. Per cui la visita domiciliare è un’eccezione la cui richiesta, secondo la legge, è legittima solo in caso di “non trasferibilità” dell’ammalato (art. 47, c.1, ACN). Ciò significa che, per ricevere il medico a casa, il paziente deve versare in uno stato di salute tale da non consentirgli di recarsi allo studio. La legge, tuttavia, non specifica ulteriormente il concetto di “non trasferibilità”: in quanto è un termine generico, esso presta il fianco alla “libera interpretazione” e all’analisi caso per caso, sulla base di fattori quali l’età e le condizioni generali di salute della persona. Le visite a domicilio devono essere compiute in giornata, se richieste entro le 10:00 di mattina, o entro le 12:00 del giorno dopo, se richieste oltre le 10:00 del mattino. Il sabato, il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato a eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10:00 dello stesso giorno, nonché quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10:00 del giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l ‘obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono al mattino. Le visite domiciliari effettuate dal proprio medico di famiglia sono gratuite, sempre che venga rispettato il requisito della “non trasferibilità” dell’ammalato. Così come precisato dalla Cassazione, il paziente può richiedere al proprio medico di base una visita a casa anche qualora non sia in condizioni così gravi da non potersi muovere; in tal caso, però, non commette alcun reato il dottore che accetti del denaro per la prestazione effettuata. Secondo la Suprema Corte, infatti, quando la visita a domicilio non è indispensabile, assume i connotati di una visita “privata”, che il sanitario effettua da libero professionista, non rientrando tra le prestazioni in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale. Questo giustifica un eventuale pagamento. ( in tal senso Cass , sent. 41646/01).

  

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