Skip to main content

© Tutti I diritti riservati.


Modificato il19/07/2014

Zone carenti e riserva in favore dei medici con attestato di formazione

97
97

97L’Accordo collettivo nazionale 2005 per la Medicina generale prevede la formazione annuale di una graduatoria regionale per ogni attività oggetto di conferimento di incarico, nella quale possono inserirsi anche medici di altre regioni, nonché la determinazione delle zone carenti a livello comunale e intercomunale secondo la popolazione residente e l’attribuzione degli incarichi sulla base della graduatoria regionale con la riserva del 60-80% “nel proprio ambito” a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale.

 

 

Ferma restando la possibilità della Regione di definire i presupposti per l’esercizio dell’attività convenzionata e quindi di articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni/gruppi di comuni/distretti, la destinazione effettuata dalla regione Campania della riserva del 67% al “proprio ambito” non può che indirizzarsi a quello regionale, in presenza di graduatoria unica annuale regionale, per cui, il calcolo della percentuale riferito all’ambito territoriale non può che riguardare correttamente l’ambito regionale nel quale conferire l’incarico. L’ambito comunale, pertanto, è da valutarsi ai fini delle modalità di calcolo delle zone carenti ex art. 33, e ciò per intuibili motivi di individuare specifiche aree carenti di detta assistenza che, con la riserva del 67% al solo ambito comunale, sarebbero state irragionevolmente ridotte nei confronti dell’utenza, senza neanche vantaggi sul piano economico-finanziario per la P.A.. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *