Certificati "facili" 2 PDF Stampa E-mail
Venerdì 18 Maggio 2012 06:36

 Dopo la sentenza della Cassazione Mmg di nuovo nel mirino

Certificati "facili" di nuovo alla ribalta della cronaca, con l'immancabile codazzo di malignità sul senso del dovere con cui il medico di famiglia dispensa diagnosi e giorni di malattia. Ha aperto pochi giorni fa una sentenza della Cassazione che vieta certificazioni per telefono, anche quando si tratta di un semplice prolungamento del periodo di assenza; ha rincarato subito dopo un  video pubblicato dal sito web del Corriere della Sera, nel quale il giornalista andava in incognito per studi medici a chiedere certificati che i Mmg rilasciavano senza la minima obiezione;

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ECM, in Gazzetta il nuovo testo. PDF Stampa E-mail
Mercoledì 16 Maggio 2012 08:22

Il nuovo testo sugli Ecm è stato pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 maggio 2012. Sanzioni per chi non acquisisce crediti ECM

 

Fino ad ora la normativa ECM, pur dichiarando obbligatoria la formazione continua per i medici, non prevedeva sanzioni per chi si sottraeva a quest'obbligo. Oggi, invece, per effetto del DPR n.138 del 13 agosto 2011, art. 3, confermato anche dalla manovra Monti, le sanzioni sono previste: infatti, entro il 13 agosto 2012 gli ordini professionali dei medici, dovranno stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce in un anno i crediti ECM necessari per soddisfare l’obbligo formativo. Il numero di crediti che ogni medico è tenuto ad acquisire per il triennio 2011-2013 è di 150 ECM, con un minimo di 25 ed un massimo di 75 per anno. La nuova ECM limita inoltre il numero di crediti acquisibili attraverso la partecipazione ad eventi sponsorizzati, che non può superare un terzo del totale (50 crediti su 150). Si segnala infine che secondo la Cassazione - sentenza 21817 del 19.09.2011 - non sussiste a carico delle Asl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione.

 

La nostra sezione SNAMID attraverso gli eventi Snamid Aggiorna 2011 e 2012 e' riuscita a sollevare i colleghi da tale incombenza garantendo loro la quasi totalità dei crediti richiesti.Infatti per l'anno in corso ne saranno dispensati 43, mentre si mira a raggiungere i 50 per il 2013.

 

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Cassazione: E' reato proroga malattia senza fare visita PDF Stampa E-mail
Martedì 15 Maggio 2012 20:21

Importantissima sentenza della Cassazione

 

(AGI) - Roma, 15 mag. - Vanno incontro ad una condanna penale il medico ed il paziente se la proroga di un periodo di malattia con certificato avviene senza l'effettuazione di una visita. Per questo la Quinta Sezione Penale della Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva condannato un medico di base ed una donna, sua paziente, i quali, invece, in primo grado erano stati assolti.
Il medico e' stato ritenuto responsabile di falsita' ideologica commessa da un Pubblico ufficiale (art. 480 del Codice Penale), mentre la paziente e' stata condannata per aver fatto uso del certificato medico "pur conoscendone la falsita'" (art. 489 CP). Entrambi si erano difesi sostenendo che la donna era stata visitata quattro giorni prima, e aveva poi comunicato per telefono al dottore i sintomi della sua malattia che persistevano. La Suprema Corte, con la sentenza n. 18687 depositata oggi, ha rigettato entrambi i ricorsi: "La falsa attestazione attribuita al medico - osservano i giudici - non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti. Cio' rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente". Infondato, secondo la Corte, anche il ricorso proposto dalla paziente: "Una volta ritenuta la falsita' della certificazione medica - si legge nella sentenza - ne discende necessariamente la responsabilita' della ricorrente per aver fatto uso dell'atto falso".

 
Comunicato Stampa EST Nazionale PDF Stampa E-mail
Martedì 15 Maggio 2012 19:57

Imperativo Snami: legalità, rispetto delle regole e dei Contratti con una incisiva denuncia della realta' regionale Molisana da parte della nostra collega Patrizia Campanelli.

Per leggere il comunicato integrale:  Clicca qu

 
Riforma ENPAM, in arrivo i bilanci tecnici PDF Stampa E-mail
Martedì 15 Maggio 2012 07:19

 La Fondazione Enpam attende entro pochi giorni le valutazioni attuariali definitive sulla riforma delle pensioni. Questi documenti tecnici, necessari per legge, consentiranno di sottoporre ufficialmente la manovra ai ministeri.

Lo studio indipendente incaricato (Orrù & Associati) ha già terminato i calcoli specifici per la categoria medica e sta svolgendo quelli riferiti ai parametri standard della popolazione italiana. I documenti conseguenti dovrebbero giungere entro la fine della prossima settimana.

In base al decreto ministeriale del 29 novembre del 2007 (Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria) è infatti necessario redigere un bilancio tecnico accompagnato da una relazione che, insieme alle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie e alla metodologia adottate nelle proiezioni, illustri  gli sviluppi relativi alla copertura della riserva legale e i tassi di sostituzione (rapporto tra prima pensione e ultimo reddito) per figure-tipo che accedono al pensionamento dopo 1 anno, 10, 20, 30 e 40 anni dalla data di valutazione, considerando i parametri evolutivi specifici della collettività dei medici.

Oltre a questi documenti il decreto prevede che venga redatto un bilancio tecnico che invece di considerare i parametri specifici della popolazione medica ripeta la stessa valutazione in un quadro econcomico e demografico di tipo standard, cioè riguardanti l’intera popolazione (produttività, Pil, tasso di occupazione).

I ministeri vigilanti hanno 30 giorni di tempo per approvare la riforma (o chiederne modifiche) a decorrere dalla data di consegna del testo normativo accompagnato dai documenti tecnici redatti dallo studio attuariale indipendente.

 


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