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Canone speciale RAI

raiMoltissimi Medici  sono stati raggiunti, nelle scorse settimane, da lettere con le quali la RAI propone una sorta di sollecito per il pagamento del c.d. Canone RAI speciale.

 

 

Secondo le indicazioni della normativa vigente, risalente agli anni 1938 e 1944, devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

 

Pertanto, un normale computer, nonostante consenta l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, non è soggetto al canone, mentre lo diviene ove sia originariamente munito di sintonizzatore (ad esempio, un TV utilizzato come schermo).

Nella tabella che segue si riepilogano le casistiche principali:

Tipologie di apparecchiature

atte alla ricezione della Radiodiffusione

SOGGETTE CANONE

Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione

SOGGETTE CANONE

Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione

NON SOGGETTE CANONE

·        Ricevitori TV fissi;

·        Ricevitori TV portatili;

·        Ricevitori TV per mezzi mobili;

·        Ricevitori radio fissi;

·        Ricevitori radio portatili;

·        Ricevitori radio per mezzi mobili;

·        Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);

·        Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);

·          Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;

·          Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;

·          Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;

·          Decoder per la TV digitale terrestre;

·          Ricevitore radio/TV satellitare;

·          Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).

·          PC senza sintonizzatore TV;

·          Monitor per computer;

·          Casse acustiche;

·          Videocitofoni.

Gli importi del canone speciale, ove dovuto, sono per i professionisti i seguenti:

E) strutture ricettive con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; ne
gozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

                                Annuale              Semestrale        Trimestrale

Canone:              Euro 203,70        Euro 103,93        Euro 54,03

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, quindi va pagato per ogni sede del contribuente nella quale vi siano uno o più apparecchi di cui sopra.

 

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