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Cassazione: La Cancellazione dall’Albo non e’ automatica anche in caso di reato grave

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97Pur condannato per un atto grave – una violenza sessuale – il medico può continuare ad esercitare e non va cancellato dall’albo se prima non si prova che la condotta dimostrata ha rilevanza nello svolgimento della professione. Lo sentenzia la Corte di Cassazione (II sezione civile n.1171 del 21 gennaio).

 

 

 

Nel fatto di specie il medico era stato interdetto dai pubblici uffici ed a cancellarlo dalla professione ci ha pensato l’ordine di Milano; il professionista ha fatto ricorso alla Commissione centrale esercenti arti e professioni sanitarie.

 

 

Quest’ultima ha ribadito la sentenza; il medico ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione e, non è la prima volta, la Corte ha bacchettato la Commissione guidata dal giudice Giancarlo Mastandrea e composta per i medici da insigni presidenti ed ex presidenti d’ordine. Per la Cceps entrano in gioco i requisiti di “specchiata condotta morale e politica” e della “buona condotta” senza cui non si fa il medico. Per la Cassazione non è così. Già nel 1996 con sentenza 311 la Corte Costituzionale ha differenziato tra condotte che incidono sul corretto svolgimento delle funzioni e condotte che si esauriscono nella vita privata e non condizionano l’accesso a funzioni pubbliche. Certo, il medico era stato interdetto dai pubblici uffici; ma nel 2005 con sentenza 329 ancora la Corte Costituzionale ha scollegato il reato grave dal divieto di esercitare la professione. La Cassazione ora fa il passo successivo: una condotta tale da escludere dallo svolgimento dei pubblici uffici non necessariamente preclude l’attività professionale. La Cceps in composizione diversa ora deve spiegare meglio il nesso tra le due cose. «Nel prendere atto di questa sentenza, che certo qualche perplessità la suscita, va rilevato, anche se pleonastico, che gli Ordini, quando negano l’iscrizione o procedono alla cancellazione dei sanitari per carenza del requisito di buona condotta, dovranno motivare e dimostrare l’incidenza del comportamento moralmente censurabile sul concreto esercizio dell’attività professionale, tale da rendere incompatibile l’iscrizione all’Albo», ammette il Presidente della Federazione degli Ordini Fnomceo Amedeo Bianco. «La Cassazione ha infatti ritenuto che, nel caso specifico, ci fosse stato un deficit di motivazione, sia da parte dell’Ordine, sia della Cceps. In altre parole, i giudici hanno affermato che il mero richiamo all’”onore e al decoro” o alla “specchiata condotta morale” e alla “buona condotta” non siano di per sé sufficienti a motivare la sanzione. È necessario, invece, trovare una correlazione diretta e specifica tra il reato per il quale il sanitario ha ricevuto la condanna penale e il nocumento al corretto esercizio della Professione».

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