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Chiarimenti sulla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023

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Il ministero della Salute fornisce chiarimenti (Prot. 21.09.2023.0967487.E_Parere_Coordinamento_Emilia_Romagna_medici_convenzionati_72_anni_20_settembre) riguardo l’interpretazione dell’articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

L’articolo, di cui sopra, prevede che le aziende del Servizio sanitario nazionale possano trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, oltre il settantesimo anno di età, fino al compimento del settantaduesimo, e comunque entro il 31 dicembre 2026.

La richiesta di chiarimenti riguardava, in particolare, l’interpretazione della locuzione “assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile” e delle soluzioni interpretative proposte dal Coordinamento Tecnico in merito all’individuazione e assegnazione degli incarichi vacanti.

La risposta del ministero indica che, per verificare l’assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, dovranno essere state preventivamente esperite tutte le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore, ovvero “primo avviso da pubblicarsi entro la fine di marzo, secondo avviso di cui alla
c.d. procedura SISAC e terzo avviso per l’assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in
medicina generale – limitatamente agli MMG“.

Una volta accertata tale assenza, si provvederà al trattenimento in servizio del medico interessato, garantendo la continuità dell’assistenza attraverso gli incarichi a tempo indeterminato, in luogo degli incarichi provvisori previsti nell’ambito degli ordinari istituti dell’ACN di settore, questi ultimi conferibili solo in ultima istanza. Si ritiene, inoltre, che, espletate nell’anno in corso tutte le procedure di assegnazione degli incarichi previste dagli Accordi collettivi nazionali di settore, la permanenza in servizio del medico possa essere consentita fintanto che l’assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile persista.

La norma ha lo scopo di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e consentire ai medici che manifestino la loro disponibilità, di rimanere in servizio per affrontare le carenze di personale. Inoltre, si ritiene possibile assegnare incarichi anche in situazioni in cui si siano verificate carenze dopo la pubblicazione di marzo, in altri ambiti nel caso di assegnazione della precedente zona carente, o, infine,  per coprire incarichi provvisori a seguito dell’indisponibilità di altri medici.

Inoltre, si suggerisce che le stesse procedure possano essere applicate anche ai medici specialisti ambulatoriali, veterinari e altri professionisti sanitari, sempre nel rispetto degli Accordi Collettivi Nazionali di settore per l’assegnazione delle ore disponibili.

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