Consiglio di Stato e rapporto ottimale di C.A.
(Centro Studi di Diritto Sanitario)
Una Azienda Sanitaria Locale della provincia di Reggio Calabria ha disattivato 11 postazioni del servizio di Continuità Assistenziale sul presupposto che l’Accordo Collettivo Nazionale, integrato dall’Accordo Integrativo Regionale, ha modificato il valore del rapporto necessario per individuare il fabbisogno di medici da adibire al sevizio da 1 medico/5000 abitanti a 1 medico/3500.
Alcuni Comuni della zona e diversi cittadini hanno adito il TAR per ottenere l’annullamento delle delibere aziendali.
Profili giuridici
Il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso, ma solo nella parte in cui il rapporto ottimale deve essere posto in relazione non ad ognuno dei medici in servizio presso la medesima postazione di continuità assistenziale, bensì alla postazione nella sua unicità.
Con successivo appello la ASL ha inteso censurare l’erroneità di tale interpretazione.
Ha chiarito il Consiglio di Stato che il dato testuale della disposizione contrattuale fa specifico riferimento al medico quale singolare operatore, delineando il rapporto ottimale solo tra ciascun sanitario ed un numero di residenti reputato congruo in base al parametro predefinito. Sebbene il servizio di C.A. si basi su postazioni a quattro sanitari, le norme stesse non considerano il dato “postazione”, essendo questa non il soggetto del servizio, ma solo il suo modulo organizzativo; pertanto, il fabbisogno dei medici si calcola soltanto con riguardo al numero complessivo di residenti assistibili.
Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla Azienda Sanitaria.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
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