MEDICI IN PRIMA LINEA, CORREZIONI NECESSARIE AL D.L. 9/2020
• L’articolo 16 del DL 9/2020 ha introdotto un’indennità mensile esentasse di 500 euro mensili per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma ha escluso inspiegabilmente i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati, fra cui i medici che sono in prima linea nell’affrontare il Covid-19.
Limitare l’indennizzo ai soli lavoratori iscritti all’Inps è discriminatorio, poiché le risorse provengono dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che è finanziato con risorse pubbliche e dunque derivanti anche dalle tasse pagate dai liberi professionisti e dalle stesse Casse previdenziali private.
• L’articolo 19 non fa distinzione fra coloro che sono messi in quarantena, al fine di garantire la salute pubblica, poiché entrati in contatto con soggetti infetti e coloro che sono affetti (in maniera sintomatica o asintomatica) da Covid-19. Tuttavia mentre i medici dipendenti pubblici che si trovano in una qualsiasi di queste situazioni sono considerati come se fossero ricoverati in ospedale (dunque conservano lo stipendio), i medici che svolgono servizio pubblico per il Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione, non vengono tutelati se posti in quarantena. Ad esempio: un medico di guardia o un medico
convenzionato del 118 che entrano in contatto con un paziente affetto, vengono posti in quarantena ma perdono la retribuzione.
• Buttando il cuore oltre l’ostacolo, Enpam ha annunciato che tutti i medici in prima linea saranno tutelati, sulla base dell’autorizzazione data dal Ministro del Lavoro Catalfo nel corso di un incontro diretto avvenuto il 25 febbraio. In detto incontro si è parlato tuttavia della sola zona rossa formalmente intesa, mentre – trattandosi di emergenza nazionale – per i medici
andrebbe considerata zona rossa ogni luogo del territorio italiano in cui entrano in contatto con il Covid-19.
IN CONCLUSIONE:
➢ L’indennità di 500 euro deve essere estesa a tutti i liberi professionisti;
➢ Deve essere riconosciuta la causa di servizio per la quarantena disposta per i sanitari convenzionati e, parimenti ai dipendenti pubblici, il Ssn deve mantenere le loro retribuzioni;
➢ Ai fini delle misure di tutela emergenziali, ogni contatto tra i professionisti sanitari e il Covid19 deve essere considerato come avvenuto in zona rossa.
Roma, 5 marzo 2020
Il Presidente
Dott. Alberto Oliveti
Correzioni_necessarie_DL_9_2020
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