ll medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale è un «lavoratore parasubordinato pubblico» inserito, cioè, in un servizio sanitario collettivo, sfornito di una organizzazione autonoma e, quindi, non assoggettabile a Irap; da questo deriva un diritto generalizzato al rimborso di questa stessa imposta versata.
Sono le conclusioni che si leggono nella Sentenza n. 78/27/13, emessa dalla sezione 27della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in segreteria lo scorso 17 giugno.
La decisione dei giudici regionali lombardi conferma quanto precedentemente stabilito dai colleghi provinciali di Lecco, fissando dei principi di portata generale e, confermando, implicitamente, che un medico di base deve essere considerato, a tutti gli effetti, un «lavoratore parasubordinato pubblico»;
lavoratore parasubordinato che, per sua stessa natura, nell’ambito di un servizio pubblico collettivo basato su una precisa convenzione, partecipa ad un sistema certamente non autonomamente organizzato. Questa sentenza stabilisce una linea interpretativa di diritto che apre la strada alle richieste di rimborso per tutti quei medici generici convenzionati con il Servizio sanitario, escludendone, aprioristicamente, l’autonoma organizzazione; si ricorda che le richieste di rimborso, presentate in carta libera alla competente Agenzia erariale, possono riguardare i pagamenti eseguiti negli ultimi quarantotto mesi, e seguono le regole dell’articolo 38 del dpr n.602/73; avendo cura di considerare che, qualora la richiesta di rimborso dovesse essere inferiore ai 20 mila euro, prima del ricorso in Commissione tributaria è obbligatorio presentare il reclamo.
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