ll medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale è un «lavoratore parasubordinato pubblico» inserito, cioè, in un servizio sanitario collettivo, sfornito di una organizzazione autonoma e, quindi, non assoggettabile a Irap; da questo deriva un diritto generalizzato al rimborso di questa stessa imposta versata.
Sono le conclusioni che si leggono nella Sentenza n. 78/27/13, emessa dalla sezione 27della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in segreteria lo scorso 17 giugno.
La decisione dei giudici regionali lombardi conferma quanto precedentemente stabilito dai colleghi provinciali di Lecco, fissando dei principi di portata generale e, confermando, implicitamente, che un medico di base deve essere considerato, a tutti gli effetti, un «lavoratore parasubordinato pubblico»;
lavoratore parasubordinato che, per sua stessa natura, nell’ambito di un servizio pubblico collettivo basato su una precisa convenzione, partecipa ad un sistema certamente non autonomamente organizzato. Questa sentenza stabilisce una linea interpretativa di diritto che apre la strada alle richieste di rimborso per tutti quei medici generici convenzionati con il Servizio sanitario, escludendone, aprioristicamente, l’autonoma organizzazione; si ricorda che le richieste di rimborso, presentate in carta libera alla competente Agenzia erariale, possono riguardare i pagamenti eseguiti negli ultimi quarantotto mesi, e seguono le regole dell’articolo 38 del dpr n.602/73; avendo cura di considerare che, qualora la richiesta di rimborso dovesse essere inferiore ai 20 mila euro, prima del ricorso in Commissione tributaria è obbligatorio presentare il reclamo.
Vediamo quali sono le condizioni in base alle quali, secondo Commissione regionale, c’è l’esclusione dall’imposta e il diritto al rimborso dell’Irap:
a) i costi esposti in dichiarazione (generalmente) siano quelli necessari per dotarsi delle strumentazioni imposte al medico dal contratto di categoria;
b) che il reddito del contribuente sia predeterminato in ragione della fissazione di un massimale di pazienti assistibili, con la conseguenza che la capacità contributiva non aumenta in relazione a eventuali elementi organizzativi dello studio medico;
c) che il personale di segreteria retribuito non implica la sussistenza di autonoma organizzazione, trattandosi di un costo rimborsato dal Sevizio sanitario previsto dall’articolo 36 della Convenzione; d) che la peculiarità della prestazione richiesta al medico di medicina generale convenzionato, ne configura l’inserimento come «lavoratore parasubordinato pubblico» con impossibilità di delega.
Da tutto questo la conferma del diritto al rimborso richiesto, con condanna alle spese a carico dell’ufficio finanziario.
Il principio
Il medico di base convenzionato con il Servizio sanitario è un lavoratore parasubordinato pubblico» che utilizza una organizzazione regolamentata e fornita dai servizio sanitario, quindi rimane escluso dall’IRAP
Ne deriva che una «attività pubblica per definizione» non potrà mai essere autonomamente organizzata dal medico che rimane un «lavoratore parasubordinato» a cui spetta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto a titolo di Irap.
Al medico di base infatti: a) manca una capacità autonoma che ne influenzi il reddito (preordinato in funzione stabilita) b) il personale di segreteria è fornito dal Servizio sanitario nazionale per l’articolo 36 della convenzione c) inoltre non gli è consentito delegare la propria attività. Queste evidenze escludono una autonoma organizzazione, condizione essenziale per l’applicazione dell’imposta.
(Italia Oggi)
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