Il ricorrente medico di famiglia, ha agito dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per contrastare una decisione aziendale diretta a impedire che alcuni assistiti, residenti in altra zona del territorio regionale afferente a un distretto sanitario diverso, potessero sceglierlo come proprio medico di assistenza primaria. Il Tar ha ritenuto infondate le deduzioni del MMG.
Profili giuridici
La legge istitutiva del Ssn ha
assicurato ai cittadini il dir itto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura, ma nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari. La
legge, dunque, nel riconoscere al cittadino il diritto alla libera scelta del
medico curante, stabilisce che tale diritto sia esercitato nei limiti oggettivi
dell’organizzazione dei servizi sanitari stabilita dalla regione. Il
legislatore, nell’intervento di riordino della disciplina in materia sanitaria
del 1992-1999 ha attribuito rilevanza al distretto sanitario come articolazione
dell’unità sanitaria locale, nella quale sono assicurati i servizi di assistenza
primaria ed al quale sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi
di salute della popolazione di riferimento. La Regione interessata, in
conformità alla disciplina legislativa di rango statale, ha legittimamente
attribuito rilevanza al distretto, nell’ambito dell’organizzazione regionale del
servizio sanitario.
Esito del giudizio
Il Tar ha rigettato il
ricorso proposto dal Mmg.
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